Rinuncia agli atti riqualificata e sopravvenuto difetto di interesse in appello (Cons. Stato n. 10453 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio che non sia sottoscritta direttamente dalle parti e non sia notificata alle controparti non è idonea a produrre l’effetto estintivo del processo. Essa può tuttavia essere riqualificata dal giudice come attestazione processualmente rilevante della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, desumibile dagli accordi transattivi depositati e dalla volontà delle parti di definire bonariamente la controversia. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità non travolge il giudizio di primo grado, ove la rinuncia riguardi solo gli atti dell’appello. Quanto alle spese di verificazione, in mancanza di accordo specifico, si applica il principio dell’art. 86, comma 2, c.p.a., che pone l’onere a carico del rinunciante, salvo compensazione.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva adottato un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, con cui vietava l’accesso e il transito nell’area di una ex cava, imponendo alla società proprietaria l’adozione di un piano di manutenzione del cantiere, sulla base della relazione di un perito nominato in sede penale che aveva rilevato l’instabilità del rilevato.

La società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, che aveva accolto il ricorso per omessa comunicazione di avvio del procedimento e per difetto di istruttoria. Il Comune ha proposto appello, contestando entrambi i profili di accoglimento. Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione, con proroghe e articolato contraddittorio istruttorio. Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 14 ottobre 2025, e hanno dichiarato di rinunciare agli atti dei giudizi di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente la dichiarazione depositata in data 15 ottobre 2025, con cui i difensori hanno rappresentato la rinuncia agli atti dei giudizi di appello. Ritiene che si tratti di un atto irrituale, perché non sottoscritto direttamente dalle parti e non notificato alle controparti, e quindi non idoneo a determinare l’estinzione del processo nei termini ordinari.

Tale atto viene tuttavia riqualificato come attestazione processualmente rilevante, dalla quale il Collegio ricava il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’impugnazione. La conclusione è suffragata dalla bozza di accordo depositata il 13 ottobre 2025, in cui le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti dei giudizi di appello e di ritenere privi di efficacia e annullati i provvedimenti sindacali richiamati, tra cui l’ordinanza n. 26 del 16 maggio 2019.

Il Collegio precisa i limiti soggettivi e oggettivi dell’effetto della rinuncia: essa riguarda solo gli atti del giudizio di appello e non si estende al ricorso di primo grado, il cui accoglimento ha già prodotto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Su questa base dichiara l’improcedibilità del ricorso in appello.

Quanto alle spese, conformemente alla richiesta delle parti, dispone la compensazione di quelle del grado. Le spese di verificazione, non essendovi accordo specifico, sono poste a carico del Comune ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. Il Collegio non accoglie integralmente la richiesta di liquidazione del verificatore: considera le 207 giornate dichiarate, il limite di quattro vacazioni giornaliere e l’assenza di particolare difficoltà dell’incarico. Quantifica il compenso in € 6.760,00, oltre accessori, riconoscendo altresì il rimborso delle spese per le indagini geologiche (€ 1.522,56), previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

Il Collegio dispone infine l’oscuramento dei nominativi delle persone fisiche citate nella parte motiva, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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