Clausola di pagamento subordinata all’erogazione del finanziamento: valida e non nulla (Cass. civ. Sez. 1 n. 22987 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, è valida la clausola che subordini il pagamento della sorte capitale alla effettiva acquisizione del finanziamento da parte di un altro ente, poiché essa non determina alcuna rinuncia al corrispettivo, ma incide esclusivamente sul termine di adempimento e, quindi, sul momento in cui il credito diviene esigibile. La disciplina di cui all’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, pur essendo imperativa, non preclude la validità di siffatte pattuizioni, avendo il relativo principio di inderogabilità subìto una progressiva attenuazione. Gli interessi moratori decorrono, invece, solo quando la stazione appaltante, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito, ritardi il versamento oltre il termine pattuito. È, inoltre, inammissibile il ricorso incidentale condizionato con cui la parte vittoriosa sollevi questioni rimaste assorbite nella sentenza di appello, difettando il presupposto della soccombenza.
Il Fatto
All’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva riconosciuto che l’esigibilità del credito dell’appaltatrice era subordinata all’erogazione del finanziamento regionale. La Corte d’appello, riformando la decisione, aveva invece dichiarato la nullità della clausola contrattuale che subordinava il pagamento alla disponibilità dei fondi, condannando il Comune al pagamento di una somma a titolo di interessi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; l’impresa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, riguardanti la presunta nullità della clausola che condizionava il pagamento all’effettiva erogazione del finanziamento. Richiamato il proprio orientamento, la Corte ha chiarito che tale clausola non è invalida, poiché non implica alcuna rinuncia al corrispettivo ma determina esclusivamente il momento in cui il credito diviene esigibile, con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti solo quando l’appaltante, avendo ricevuto l’accredito, ritardi il versamento.
La Corte ha ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, osservando come il rigido principio di inderogabilità dei termini di pagamento sia stato progressivamente attenuato, fino a riconoscere la validità delle pattuizioni che incidono non sul diritto al corrispettivo ma sulla sua esigibilità. Tale conclusione è stata ritenuta riproponibile anche con riferimento all’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis al contratto in questione. La Corte territoriale, incentrando l’analisi sui termini di pagamento, ha invece trascurato il profilo della esigibilità del credito, che costituisce situazione distinta e logicamente antecedente.
Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza, non avendo il Comune indicato quale atto amministrativo presupposto sarebbe stato disapplicato e quale fosse il suo contenuto rispetto alla clausola contrattuale. Il quinto motivo è rimasto assorbito.
Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile: la parte interamente vittoriosa in appello difetta di soccombenza e non ha interesse a dolersi di questioni non esaminate dal giudice di merito, le quali potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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