Autotutela di provvedimento PAUR richiede conferenza di servizi simmetrica (Cons. Stato n. 10469 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un provvedimento autorizzatorio adottato all’esito di una conferenza di servizi costituisce contrarius actus e deve essere pronunciata all’esito di un procedimento in conferenza strutturato in modo simmetrico rispetto a quello che ha condotto all’adozione dell’atto revocato. È pertanto illegittima la revoca disposta dalla sola amministrazione procedente con la convocazione di alcune soltanto delle amministrazioni che avevano partecipato alla conferenza originaria, in particolare ove sia rimasta esclusa un’autorità titolare di competenze fondamentali sull’oggetto, come la Regione in materia di ciclo dei rifiuti. Il principio del contrarius actus non tollera letture formalistiche che si accontentino di una sequenza solo “analoga”. La relativa censura è assorbente degli ulteriori motivi attinenti al merito della decisione, dovendosi evitare pronunce su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Una società attiva nel trattamento dei rifiuti otteneva dalla Provincia un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per realizzare un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi biologici, destinato alla produzione di gessi da defecazione. Poco dopo il rilascio, il Comune interessato chiedeva alla Provincia la revoca in autotutela dell’atto, rappresentando la presenza di nuclei familiari residenti nel raggio di cinquecento metri dall’impianto.
La Provincia avviava il procedimento, acquisiva i pareri del Comune, dell’ASL e dell’ARPA e disponeva la revoca del PAUR. Il T.a.r. Puglia respingeva il ricorso della società, ritenendo congruo l’operato dell’amministrazione. La società proponeva appello, articolando cinque motivi e riproponendo la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di inammissibilità dell’appello per omessa specificazione dei motivi è infondata, perché il ricorso contiene le specifiche censure richieste dall’art. 101, comma 1, c.p.a. L’eccezione della società agricola limitrofa, che si assumeva controinteressata necessaria non notificata, è a sua volta inammissibile, essendo la relativa qualificazione esclusa dalla sentenza di primo grado e ormai coperta dal giudicato in mancanza di rituale appello incidentale. Infine, è infondata l’eccezione secondo cui il ricorso sarebbe rivolto contro pareri endoprocedimentali, poiché l’impugnazione si dirige contro il provvedimento finale e i pareri rilevano solo in quanto da esso recepiti.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo, relativo al procedimento seguito per l’esercizio dell’autotutela. La Sezione richiama il parere della Sezione atti normativi n. 890 del 2016, secondo cui l’adozione del provvedimento di autotutela, in quanto contrarius actus, deve pervenire all’esito di un procedimento in conferenza di servizi strutturato in modo simmetrico rispetto a quello che ha condotto all’atto annullato o revocato. La ragione è di garanzia: la soluzione opposta consentirebbe a uno solo dei soggetti coinvolti di comportarsi quale sostanziale dominus della conferenza.
Tale orientamento è stato seguito dalla Sez. IV n. 9728 del 2022, per cui il percorso procedimentale dell’autotutela deve essere identico a quello del provvedimento originario. Il Collegio dichiara di non condividere la diversa lettura della Sez. VI n. 1523 del 2025, che reputava sufficiente una sequenza “analoga”: una sequenza in cui non è stata convocata un’amministrazione titolare di competenze fondamentali, come la Regione, non può dirsi ragionevolmente analoga.
Applicando tali principi, la revoca è stata adottata all’esito di una conferenza nella quale furono convocati soltanto il Comune, l’ARPA e l’ASL, e non tutte le amministrazioni, in particolare la Regione Puglia, che avevano partecipato alla conferenza originaria. L’accoglimento del motivo è assorbente: l’amministrazione dovrà decidere nuovamente seguendo il corretto procedimento, mentre l’esame degli ulteriori motivi comporterebbe una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Quanto alla domanda risarcitoria, l’appello è respinto. Vale il principio dispositivo, con pieno onere probatorio dei fatti costitutivi del danno, che nella specie è mancata, essendosi la parte limitata ad allegare danni “ingenti” senza precisarne i termini né offrirne prova. La sentenza è autoesecutiva: per effetto dell’annullamento rivive il PAUR originario.
Nota della Redazione
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