Terapia ABA minore: illegittima la soppressione delle ore ambulatoriali (TAR Campania n. 92 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di disturbi dello spettro autistico, il trattamento riabilitativo va individuato caso per caso, calibrando le scelte terapeutiche sulle esigenze del singolo paziente. La scelta dell’Amministrazione sanitaria di sdoppiare in due segmenti un unico trattamento ABA, negando le ore c.d. ambulatoriali di logopedia e psicomotricità per proprie esigenze organizzative, è inappropriata e non adeguatamente motivata. Essa riduce i benefici attesi dagli interventi in favore dei soggetti autistici e non risponde ai criteri di erogazione del servizio sanitario posti dai LEA. La pretesa di erogare le prestazioni a scuola o a casa contrasta con le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, che raccomandano un contesto isolato di interazione uno a uno con il terapeuta.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su un figlio minore, ha impugnato il progetto ABA del Distretto sanitario, la delibera che limita il trattamento ai soli contesti di vita, con le terapie domiciliari e scolastiche, e il verbale dell’UVI. Ha chiesto inoltre l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto del minore a ottenere dal Servizio sanitario nazionale, tramite l’Azienda sanitaria, il trattamento riabilitativo con ore di terapia anche ambulatoriali. L’Amministrazione ha eliminato le ore ambulatoriali per tutti i trattamenti, negando la necessità di un setting strutturato.
Respinta in sede cautelare ogni utilità del riesame, la causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’Amministrazione non ha dato seguito al riesame imposto in sede cautelare, ribadendo le determinazioni già assunte. Nel merito, il ricorso è fondato alla luce del più recente arresto del giudice di appello su fattispecie analoga, cui il Tribunale intende dare continuità per parità di trattamento.
Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha sposato le ragioni della parte ricorrente: le evidenze scientifiche impongono di individuare la terapia caso per caso, calibrando le scelte mediche sulle esigenze del singolo. Le Linee Guida richiamate subordinano l’efficacia della riabilitazione al rapporto uno a uno tra specialista e paziente, in un ambiente protetto, isolato dal contesto di vita quotidiana.
Il cambio del piano terapeutico, con sdoppiamento delle modalità di erogazione e negazione delle ore ambulatoriali di logopedia e psicomotricità, motivato da esigenze organizzative dell’Azienda sanitaria, non risponde ai criteri di erogazione del servizio in applicazione dei LEA. Esso comporta se non l’elisione, certo la riduzione dei benefici attesi dagli interventi.
La separazione in due segmenti di un unico trattamento si configura inappropriata. L’Amministrazione, pur riconoscendo la necessità della logopedia e della psicomotricità già erogate con l’unico contratto negli anni precedenti, ha irragionevolmente duplicato le modalità di svolgimento della terapia, negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione.
La pretesa di erogare le cure a scuola e a casa, infine, non risponde alle Linee Guida: non può pretendersi che l’istituzione scolastica o la famiglia attrezzino uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento. Proprio l’esigenza di tarare le cure sul singolo impone di consentire l’accesso alla terapia in ambiente strutturato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Azienda sanitaria alle spese di lite.
Nota della Redazione
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