Revocazione inammissibile se censura l’error in iudicando (Cons. Stato n. 5523 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non deduce un errore di fatto revocatorio, ma censura un preteso error in iudicando della sentenza impugnata. La revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito, né consentire la rivalutazione delle motivazioni in diritto già espresse. Non integra errore di fatto la supposta omessa pronuncia su una censura che il giudice ha invece esaminato, sia pure con argomentazioni sintetiche. L’assenza dei presupposti di cui all’art. 395 cod. proc. civ. comporta la declaratoria di inammissibilità sul piano rescindente, con condanna della parte soccombente alle spese.
Il Fatto
I ricorrenti sono aventi causa da soggetti nei cui confronti il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione di un fabbricato, per opere ritenute abusive e in totale difformità dai titoli edilizi, consistenti in eccesso volumetrico, violazione delle distanze e superamento dell’altezza massima.
Dopo una lunga vicenda contenziosa, i ricorrenti avevano chiesto al Comune un accertamento istruttorio volto a individuare esattamente le parti dell’edificio conformi ai titoli. Rimasta la richiesta inevasa, il giudizio di ottemperanza è stato respinto dal TAR Campania e, in appello, dal Cons. Stato con la sentenza n. 5883 del 7 luglio 2025. Avverso tale pronuncia i ricorrenti hanno proposto revocazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i due motivi sul piano rescindente. Con il primo, i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata avrebbe omesso di scrutinare la censura sulla doverosità dell’attività istruttoria richiesta.
La censura è inammissibile: essa mira, in realtà, a far valere un presunto error in iudicando. La sentenza gravata si è espressa sul tema controverso, chiarendo che i ricorrenti possono presentare all’amministrazione un progetto di demolizione che individui le parti ritenute conformi, ma che il Comune non è tenuto all’accertamento istruttorio richiesto. Non vi era dunque alcun obbligo giuridico di provvedere, né alcun silenzio-inadempimento da stigmatizzare. Le motivazioni in diritto non possono essere rimesse in discussione in sede di revocazione, che diversamente diverrebbe un terzo grado di giudizio.
Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe affermato la totale abusività dell’immobile, incorrendo in un errore di fatto decisivo, poiché l’esistenza di parti legittime sarebbe stata acclarata con efficacia di giudicato.
Anche tale doglianza è inammissibile. La sentenza gravata ha affermato che i ricorrenti potranno presentare un progetto di demolizione in cui si escludano le parti conformi a legge: ciò esclude recisamente che il Consiglio di Stato abbia travisato i fatti o ritenuto per errore abusivo l’intero immobile. Manca, pertanto, qualsivoglia errore percettivo.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti ex art. 395 cod. proc. civ. La soccombenza comporta la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore del Comune, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e la definitiva attribuzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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