L’ottemperanza del giudicato non muta soggetti e contenuto del decisum (Cons. Stato n. 10471 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può rivedere la portata del giudicato né modificarne i profili oggettivi e soggettivi. L’esecuzione va assicurata nei confronti del soggetto che era parte nel giudizio definito dalla sentenza ottemperanda, anche quando la titolarità del bene o dell’impianto sia nel frattempo transitata ad altro ente. Eventuali diffide e solleciti rivolti a terzi non trasferiscono l’obbligo di ottemperanza, ma fondano solo le ragioni di rivalsa interna. Il giudice dell’ottemperanza fissa il termine per l’esecuzione senza introdurre modifiche di sorta al decisum.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del proprietario di alcuni appezzamenti di terreno nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, agiscono per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 876/2018. I fondi erano stati occupati per la realizzazione di impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, in forza di ordinanza commissariale del 2000, senza che la procedura espropriativa fosse completata nel termine quinquennale, poi prorogato di due anni.
Il TAR Campania, con sentenza n. 1886/2015, aveva ordinato la restituzione dei fondi previa riduzione in pristino, salva la facoltà di adottare il provvedimento di acquisizione sanante, e aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il Consiglio di Stato, in appello, aveva riformato la quantificazione e precisato che l’ordine di restituzione andava inteso alla luce dell’effettiva disponibilità del suolo, con onere di attivazione verso la Provincia di Caserta o l’ambito territoriale ottimale. Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti lamentano la perdurante inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’insegnamento costante secondo cui, una volta passata in giudicato la sentenza, al giudice dell’ottemperanza non è consentito rivedere la portata del decisum: deve darsi piena attuazione al giudicato senza introdurre modifiche di sorta.
La difesa erariale evidenzia che la proprietà degli impianti è stata trasferita alle Province in forza dell’art. 6-bis del d.l. n. 90/2008, convertito con legge n. 123/2008, e che l’impianto è passato alla Provincia di Caserta. L’amministrazione ha prodotto le note con cui, dal 2018 al 2025, ha invitato e diffidato la Provincia all’adozione dei provvedimenti necessari, ottenendo solo una richiesta di documentazione.
Il Consiglio di Stato osserva che tali iniziative sono effettive, ma non spostano il piano dell’obbligo. Nel giudizio definito dalla sentenza ottemperanda l’unica parte era il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, cui è subentrata la Presidenza del Consiglio. Il trasferimento del bene non incide sulla legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, perché la portata soggettiva del giudicato resta quella cristallizzata nella sentenza.
Ne segue che l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deve curarla nei termini del paragrafo 4.2.2 della sentenza ottemperanda, ferme restando le sue ragioni verso la Provincia di Caserta per il ritardo. Il Collegio ordina all’Unità Tecnico Amministrativa di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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