L’interdittiva antimafia tra legami parentali e prevenzione collaborativa (TAR Calabria n. 1009 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello penalistico, ma si fonda su elementi fattuali dotati di individualità, concretezza e attualità, valutati unitariamente secondo la regola causale del “più probabile che non”. Il legame parentale, di per sé dato storico e statico, acquisisce valenza indiziaria quando inserito in un quadro composito in cui gli intrecci economici con imprese interdette e i rapporti con soggetti vicini a consorterie criminali concorrono a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa. La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis cod. antimafia costituisce strumento di recupero dell’impresa marginalmente infiltrata, ma la sua esclusione è legittima quando il pericolo di condizionamento non sia occasionale né reversibile, e tanto più quando l’attività incisa investa la gestione di servizi pubblici essenziali.

Il Fatto

La Prefettura di Vibo Valentia ha emesso informazione interdittiva antimafia nei confronti di un ente del terzo settore operante nella gestione di centri di accoglienza. Il quadro indiziario si fondava su più elementi: il legame di coniugio della presidente con un soggetto gravato da precedenti e vicino ad ambienti criminali; una confisca di prevenzione poi revocata in appello; la posizione del marito di una responsabile dei centri, con precedenti per frode nelle pubbliche forniture; i rapporti della vicepresidente con imprese destinatarie di distinte interdittive; i legami con una società fornitrice attinta da provvedimento interdittivo.

L’ente ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Calabria, deducendo carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di gradualità per mancato ricorso alla prevenzione collaborativa, nonché difetto del requisito dell’attualità del pericolo. In sede cautelare il ricorso era stato accolto con sospensione dell’efficacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i caratteri dell’istituto, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata. L’interdittiva antimafia tutela l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica amministrazione. Il pericolo di infiltrazione non può risolversi in un mero sospetto, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali tipizzati o a condotta libera, rimessi al prudente apprezzamento dell’autorità prefettizia.

Il TAR precisa che la verifica di legittimità va condotta con valutazione unitaria degli elementi, con pieno accesso ai fatti sintomatici del pericolo, sindacando la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella prefettizia, ma ne controlla la tenuta sul piano logico e motivazionale.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene non dirimente l’abbandono della carica di presidente, potendo essere conseguenza del coinvolgimento nell’inchiesta penale. Quanto al legame di coniugio, risalente a oltre vent’anni prima e interrotto con la separazione, esso è ritenuto ininfluente, così come la confisca revocata in appello. Diversamente, il rapporto parentale delle responsabili dei centri con soggetti pluripregiudicati assume rilievo, letto in connessione logica con i legami di cointeressenza tra l’ente e altre società interdette e con l’intreccio economico con la fornitrice. Tali elementi, valutati insieme, sostengono un rischio di contagio infiltrativo.

Il Collegio esclude poi che la revoca della custodia cautelare e gli annullamenti in sede penale elidano la consistenza dei fatti nella loro dimensione fenomenologica, apprezzabili dal Prefetto. Analogamente, la decisione della giustizia tributaria resta estranea al giudizio di prevenzione amministrativa.

Quanto alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis CAM, il TAR ricostruisce la logica della riforma che ha relegato l’interdittiva a ultimo baluardo del sistema. Ritiene tuttavia congrua la motivazione prefettizia sulle esigenze di celerità e sulla radicale inipotizzabilità del requisito dell’occasionalità dell’agevolazione. L’intensità dell’onere motivazionale varia con la delicatezza degli interessi in gioco: nel caso di specie il rischio riguardava strutture finanziate con fondi pubblici, ciò che giustifica l’esclusione del percorso collaborativo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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