La P.A. non può riesercitare il potere dopo la sentenza sul danno (Cons. Stato n. 6024 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione al giudicato che abbia disposto la quantificazione del risarcimento secondo criteri predeterminati, nomina il commissario ad acta. L’adozione di una delibera di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non rende improcedibile il ricorso quando non definisce l’accordo sulla quantificazione del credito. È invece inammissibile, per difetto di carattere provvedimentale, la richiesta di nullità della mera convocazione delle parti; né sussiste la nullità per violazione del giudicato della delibera che si limiti a riesercitare il potere senza contraddire i criteri fissati dalla sentenza.

Il Fatto

Con una sentenza di questa Sezione, la n. 4260 del 2025, era stato accolto l’appello proposto dai ricorrenti avverso la pronuncia del T.a.r. per la Puglia – Lecce ed era stato disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che il Comune quantificasse l’importo del risarcimento per l’occupazione illegittima dei fondi, stimando previamente il valore locativo di mercato delle aree.

Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione dello stesso e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito, eccependo l’improcedibilità per effetto di una delibera consiliare di acquisizione sanante delle aree, poi sospesa in via cautelare dal giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato di fatto non contestato: le parti non hanno raggiunto alcun accordo per la quantificazione del risarcimento dovuto in base alla sentenza. Ne deriva che, in questa parte, il giudicato non risulta eseguito e l’eccezione di improcedibilità è infondata.

La Corte esamina poi la richiesta di declaratoria di nullità per violazione del giudicato della delibera consiliare e della successiva convocazione delle parti. Quanto alla convocazione, il rilievo è manifestamente infondato: si tratta di un atto privo di carattere provvedimentale e, come tale, non suscettibile neppure in astratto di un vizio di nullità.

Quanto alla delibera, il Collegio richiama il percorso della sentenza di ottemperanza. La Sezione aveva rilevato che la destinazione produttiva del compendio risultava confermata dalle pregresse decisioni comunali, che avevano attribuito alle aree valori ben superiori a quello agricolo. Tuttavia, nella fissazione dei criteri, si era limitata a prevedere il riferimento al valore locativo di mercato per aree analoghe, con criteri equitativi per la rivalutazione e gli interessi.

Ne consegue che la delibera impugnata non contraddice i criteri così determinati e che la prospettata nullità non sussiste. Il ricorso va pertanto accolto nei soli limiti precisati e, preso atto del mancato accordo, va disposta la nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Taranto, con facoltà di delega nell’ambito del proprio ufficio.

Il commissario dovrà dare esecuzione al giudicato quantificando il risarcimento esclusivamente secondo i criteri della sentenza n. 4260 del 2025, riconoscendo sulla somma così determinata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione della fondatezza solo parziale delle domande e dell’oggettiva complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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