Improcedibilità per cessazione della materia del contendere in caso di annullamento in autotutela della determina di esclusione (TAR Basilicata n. 92 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., allorché l’Amministrazione abbia rimosso in autotutela il provvedimento impugnato. In tal caso, il giudice adito dichiara l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte, e provvede alla regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale o, se sussistono accordi tra le parti, disponendone la compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determina con cui il Comune di Venosa l’aveva esclusa dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per tre anni, nonché i verbali di gara e gli atti relativi alla verifica di congruità dei costi della manodopera. La società aveva inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria definitiva.
A seguito dell’instaurazione del giudizio e della fase cautelare, la società ricorrente, con nota del 10 dicembre 2025, aveva manifestato l’intenzione di rinunciare alle spese di lite nell’ipotesi in cui l’Amministrazione avesse attivato l’autotutela nel senso atteso. Il Comune di Venosa, con provvedimento del 27 gennaio 2026, ha quindi rimosso il provvedimento di esclusione impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha dato atto che, con atto depositato il 10 febbraio 2026, la società ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione. Tale determinazione era stata assunta dal Comune all’esito della fase cautelare del giudizio.
Il Collegio ha ritenuto che, venuto meno l’atto lesivo per effetto dell’autotutela, la domanda di annullamento avesse perso ogni utilità e che, pertanto, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.
Il TAR ha inoltre valutato la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, rilevando la presenza di un sostanziale accordo tra le parti, come emerso dalla richiesta della stessa ricorrente di rinunciare alle spese nell’ipotesi di attivazione dell’autotutela. Ha pertanto compensato le spese del giudizio e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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