Responsabilità ambientale, sufficienza della motivazione e cessione di ramo d’azienda (Cons. Stato n. 10486 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attribuzione della responsabilità per la contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è assolto quando siano indicati in positivo le ragioni e gli elementi concreti sui quali si fonda l’individuazione del responsabile, senza che possa pretendersi la confutazione preventiva di ogni ipotesi alternativa di contaminazione storica o diffusa. Le contestazioni del privato in ordine agli elementi impeditivi costituiscono oggetto del sindacato processuale e l’amministrazione può difendersi in giudizio, non configurandosi alcuna integrazione postuma della motivazione quando essa si limiti a replicare alle censure del ricorrente. L’accertamento presuntivo della responsabilità può fondarsi sulla localizzazione dei focolai nello stabilimento, sul periodo di esercizio dell’attività inquinante e sull’assenza di precedenti segnalazioni di criticità, spettando al privato fornire la prova contraria. La cessione del ramo d’azienda, anche se anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997, non elide gli obblighi di bonifica della società cedente per fatti verificatisi durante l’esercizio dell’impresa.
Il Fatto
La società appellante, titolare di un complesso industriale nel Comune di Verdellino ove si svolgeva attività galvanica con impiego di cromo esavalente, ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lombardia – Brescia ha respinto il ricorso avverso il provvedimento provinciale che l’ha identificata quale soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, relativamente ai focolai accertati nel 2008-2010 presso il depuratore aziendale e la linea galvanica.
La società ha ceduto nel settembre 2011 il ramo d’azienda relativo all’attività galvanica a una nuova compagine, mantenendo la proprietà dello stabilimento. I giudici di prime cure hanno ritenuto infondate le censure, ravvisando nel provvedimento elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la prova presuntiva della responsabilità. Da qui l’appello, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si lamentava un’integrazione postuma della motivazione per il richiamo, in sede difensiva, agli accertamenti del 2001-2002 attestanti il rispetto dei limiti. La Sezione chiarisce che l’obbligo motivazionale esigibile dall’amministrazione concerne l’indicazione degli elementi positivi a sostegno dell’attribuzione, non anche la confutazione ex ante di tutte le circostanze astrattamente idonee a escluderla. Le repliche alle censure del privato costituiscono quindi mere argomentazioni difensive, pienamente ammissibili. Nel caso concreto, peraltro, gli esiti del 2001 erano già richiamati nel piano di caratterizzazione redatto da un consulente per conto della stessa appellante, che aveva riconosciuto la genesi successiva al 2001 della contaminazione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato, escludendo ogni inversione dell’onere della prova. Il provvedimento indica una pluralità di circostanze – localizzazione dei focolai all’interno dell’insediamento, esercizio dell’attività per oltre un decennio prima del rilevamento, assenza di criticità segnalate – che, in applicazione della regola del più probabile che non e dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-378/08, fondano adeguatamente l’attribuzione. Tali elementi risultano incompatibili tanto con l’origine storica quanto con quella diffusa della contaminazione; spettava alla società offrire elementi contrari.
Il terzo motivo è parimenti respinto. Richiamando la propria giurisprudenza, e in particolare la sentenza della Sez. IV n. 2195 del 2020, il Consiglio di Stato ribadisce che la cessione del ramo d’azienda non elide gli obblighi di bonifica del cedente per fenomeni di contaminazione verificatisi durante l’esercizio dell’attività. Il principio “chi inquina paga” assume valenza di normativa di ordine pubblico, inderogabile per via pattizia. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
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