Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese dopo accordo transattivo (TAR Marche n. 1012 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, espressa prima della rimessione della causa al collegio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. La definizione della lite mediante accordo transattivo costituisce sopravvenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso, legittimando la relativa declaratoria con compensazione delle spese di lite, in presenza di giusti motivi legati alla natura e al contenuto dell’accordo raggiunto.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva parzialmente revocato un precedente provvedimento di liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, riconoscendo interessi legali solo dalla notifica del ricorso straordinario al Capo dello Stato e non dalla prima richiesta. La società chiedeva l’annullamento dell’atto e, contestualmente, l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate con interessi legali e di mora, nonché il risarcimento del maggior danno per il ritardo nella restituzione.

In vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente depositava un atto con cui riferiva che le pretese azionate erano state in parte soddisfatte mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo con il Comune, diretto alla risoluzione bonaria della lite e di altri contenziosi pendenti tra le parti. L’accordo, autorizzato con deliberazione della giunta comunale, prevedeva la rinuncia al ricorso con accettazione della compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, valorizzando il principio per cui nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La giurisprudenza citata conferma che la dichiarazione di carenza di interesse provoca la presa d’atto del giudice, senza necessità di altra attività istruttoria.

La transazione intervenuta tra le parti ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, configurando una sopravvenienza idonea a giustificare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. La Corte ha ritenuto che la scelta transattiva, intervenuta prima della rimessione della causa in decisione, rientrasse nella piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi nel contenuto dell’accordo raggiunto tra le parti che prevedeva espressamente la compensazione delle spese del giudizio.

Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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