Fiscalizzazione dell’abuso edilizio preclusa dopo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (TAR Lazio n. 5 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il privato che abbia subito l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non è titolare di una situazione soggettiva protetta rispetto all’istanza di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine demolitorio, l’effetto acquisitivo si produce ex lege e non può più essere rimesso in discussione. Di conseguenza l’abuso non è più fiscalizzabile e l’amministrazione è tenuta soltanto a dare pubblicità ed esecuzione all’effetto acquisitivo già verificatosi, con possibilità di conservazione dell’opera unicamente per ragioni di interesse pubblico da dimostrarsi con motivazione aggravata ai sensi dell’art. 31, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di una struttura ricettiva attinta da un’ordinanza di demolizione del Comune, adottata previo annullamento in autotutela dei titoli edilizi già conseguiti nell’ambito di una vicenda di illecita trasformazione e ampliamento volumetrico. Detto provvedimento ha superato il vaglio di legittimità in primo grado e in appello davanti al giudice amministrativo; avverso la pronuncia di secondo grado pende ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, senza effetto sospensivo.

Ritenendo di aver conservato la disponibilità materiale del compendio, la società ha chiesto al Comune l’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001, prospettando il pregiudizio che la demolizione arrecherebbe alla porzione in tesi legittimamente edificata in epoca risalente. A fronte dell’inerzia dell’ente, ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. I vicini hanno resistito in qualità di controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto generale secondo cui il silenzio serbato dall’amministrazione è illegittimo solo se sussista un obbligo di pronunciarsi entro un termine normativamente prescritto, in corrispondenza di una situazione soggettiva protetta. Nel caso concreto, tale situazione difetta in capo alla ricorrente.

Seguendo le coordinate ricostruttive dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il giudice rileva che il provvedimento comunale di annullamento in autotutela e demolizione non è stato eseguito nei novanta giorni dalla sua adozione, non è stato privato di efficacia e ha retto il sindacato di legittimità nei due gradi di merito. Ne deriva che, decorso infruttuosamente quel termine, si è determinata ex lege l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale; gli atti successivi dell’ente costituiscono pertanto atti dovuti, volti a dare pubblicità e attuazione all’effetto acquisitivo già verificatosi.

Poiché al momento dell’istanza il compendio era già divenuto di proprietà comunale, la ricorrente è priva della legittimazione sostanziale a chiedere la fiscalizzazione. Il Collegio richiama Cons. St., VI, n. 4997/2024, TAR Campania, Salerno, II, n. 102/2024 e, sul versante penale, Cass. pen., III, n. 12520/2025, secondo cui l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale rende illegittimo il titolo rilasciato in sanatoria, essendo emesso in favore di un soggetto non più titolare del bene; a tale fattispecie è equiparata la fiscalizzazione ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001.

Il Tribunale precisa che la fiscalizzazione attiene alla modulabilità della risposta sanzionatoria, aspetto proprio della fase procedimentale ormai esauritasi, mentre la fase attuale è preordinata soltanto all’esecuzione della sanzione demolitoria non ottemperata, con attività rigorosamente vincolata, come già affermato in una vicenda analoga da Cons. St., II, n. 2395/2025.

Su un distinto versante, il Collegio esclude qualsiasi obbligo di provvedere: l’oggetto dell’istanza poteva e doveva essere fatto valere nel procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento comunale, o al più finché la ricorrente non ha perso la proprietà del compendio. La stessa risulta oggi strutturalmente estranea allo stato del procedimento, in cui il Comune ha davanti a sé solo la demolizione ovvero la conservazione per ragioni di interesse pubblico con motivazione aggravata. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dei controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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