Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 anche in caso di eccezione di usucapione (TAR Calabria n. 1590 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che abbia occupato un fondo senza titolo ha l’obbligo giuridico di esaminare l’istanza del privato volta ad attivare il procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. L’eventuale inerzia su tale istanza integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, impugnabile ex art. 117 c.p.a. La scelta tra acquisizione sanante e restituzione del bene rimane riservata alla discrezionalità amministrativa, ma sussiste in ogni caso il dovere di provvedere espressamente. L’eccezione di usucapione dell’area non esonera l’amministrazione dal pronunciarsi sull’istanza del privato.
Il Fatto
Con deliberazione del 2002, il Comune approvava il progetto per la realizzazione di un parco a verde pubblico, disponendo l’occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà della ricorrente. A seguito dell’immissione in possesso e dell’ultimazione dell’opera, il procedimento ablatorio non veniva definito nei termini di legge. Con diffida del 27 ottobre 2025, la ricorrente chiedeva la restituzione del fondo o, in alternativa, l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Rimasta inerte l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che l’obbligo di provvedere ex art. 2 legge n. 241/1990 sussiste ove ragioni di giustizia impongano l’adozione di un provvedimento. Sebbene l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non preveda un avvio del procedimento a istanza di parte, il privato può sollecitare l’amministrazione e questa ha il dovere di pronunciarsi, essendo l’inerzia configurabile come silenzio-inadempimento. La scelta tra acquisizione e restituzione è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente, non potendo il giudice sostituire le proprie determinazioni a quelle dell’autorità.
Nel caso di specie, permangono i presupposti dell’illecita occupazione, non essendo stato emanato alcun provvedimento formale di definizione della procedura. Il Collegio esclude che l’eccezione di usucapione sollevata dal Comune possa esonerarlo dall’obbligo di adottare una decisione espressa e motivata, poiché il thema decidendum riguarda esclusivamente l’esistenza di tale obbligo e non la titolarità dell’area.
Il ricorso è accolto. È ordinato al Comune di provvedere sull’istanza entro 90 giorni, con nomina del Commissario ad acta nel titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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