Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1048 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, del giudicato formatosi sul riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi dell’inottemperanza e legittima la nomina di un commissario ad acta. L’esecuzione parziale, limitata al pagamento delle spese legali in favore dei procuratori antistatari, non esaurisce l’obbligo di conformazione al dictum del giudice del lavoro. La nomina del commissario può essere disposta in favore di un dirigente della stessa struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. In tal caso non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale, dovendosi qualificare l’incarico come espressione di funzioni già istituzionalmente assegnate al dipendente pubblico.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 28 febbraio 2025, n. 128, la Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda della ricorrente, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese di lite.

La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2025. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari. Il Tribunale ha qualificato tale attività come ottemperanza parziale: la sentenza è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale in favore della ricorrente.

Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza però fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Il collegio ne ha tratto conferma dell’inerzia dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di conformazione al giudicato.

Su queste premesse il ricorso è stato accolto e il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. All’incaricato è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.

Il collegio ha altresì escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e con liquidazione che tiene conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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