Integrazione del contraddittorio e notifica per pubblici proclami nel giudizio avverso le graduatorie regionali (TAR Abruzzo n. 176 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È carente del fumus boni iuris il ricorso proposto avverso l’atto che applica un criterio di valutazione, contenuto in un bando, il cui tenore letterale risulti equivoco e la cui interpretazione, adottata dall’Amministrazione, sia ragionevole e coerente con il dato normativo. Nell’ipotesi in cui i soggetti controinteressati non siano individuabili direttamente dal provvedimento impugnato, il ricorrente è tenuto a richiederne l’identificazione mediante accesso agli atti e, qualora il giudizio sia stato promosso solo contro alcune delle parti, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 27 cod. proc. amm. Tale integrazione può essere effettuata per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione del ricorso e dell’elenco dei controinteressati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul relativo Albo Pretorio, senza necessità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di garantire l’effettiva conoscenza del ricorso.
Il Fatto
Le società ricorrenti impugnavano, chiedendone la sospensione, la determinazione del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo, recante l’approvazione degli elenchi delle istanze presentate per l’accesso ai contributi previsti dal Programma Regionale FESR, relativi a progetti collaborativi di ricerca e innovazione. Lamentavano, in particolare, la mancata attribuzione del punteggio per due progetti in considerazione dell’interpretazione fornita dall’Amministrazione al criterio di valutazione A/2, relativo alla coerenza e al collegamento del progetto con altri progetti finanziati dal PNRR o da piani nazionali. Il ricorso, notificato alla sola Regione Abruzzo, non era stato notificato alle altre imprese controinteressate, non essendo i loro nominativi indicati nel provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione cautelare, insussistente il fumus boni iuris del ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione fornita dalla Regione rispetto al criterio di valutazione A/2. Secondo il Collegio, l’espressione “piani nazionali” contenuta nel bando deve riferirsi ad atti di programmazione di natura nazionale e non ai fondi istituiti per la loro attuazione. Tale lettura, coerente con il dato letterale, rendeva legittima la mancata attribuzione del punteggio ai progetti presentati dalle ricorrenti.
Il Tribunale ha, altresì, rilevato che le ricorrenti avevano impugnato la determinazione regionale senza notificare il ricorso alle altre imprese beneficiarie, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario. La mancata conoscenza dei nominativi dei controinteressati, non riportati nel provvedimento, aveva indotto le ricorrenti a proporre istanza di accesso per la loro individuazione.
Richiamando l’art. 27 cod. proc. amm., il Collegio ha precisato che il contraddittorio può sempre essere integrato quando il giudizio è stato promosso solo contro alcune delle parti e non sia maturata alcuna decadenza. Ha pertanto ordinato l’integrazione nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze erano state ammesse alla valutazione di merito.
Per garantire l’effettiva conoscenza del ricorso, ha ritenuto non necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto, potendo la notifica per pubblici proclami avvenire mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati esclusivamente sul sito internet della Regione e sull’Albo Pretorio.
Ha, infine, stabilito le modalità di pubblicazione, l’obbligo per l’Amministrazione di non rimuovere gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di rilasciare apposito attestato. La pubblicazione avrebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro il termine perentorio di ulteriori quindici giorni, pena l’improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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