Informativa antimafia strutturale e rapporti familiari: legittimo il giudizio prognostico del Prefetto (Cons. Stato n. 10457 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia di cui all’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 delinea una fattispecie di pericolo propria del diritto della prevenzione, diretta a prevenire un evento non necessariamente attuale o verificatosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il giudizio prefettizio non riposa su meri rapporti di parentela, ma sul rischio che le attività dell’impresa siano condizionate dalla vicinanza a soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata. Il rischio infiltrativo assume carattere strutturale quando gli episodi sintomatici si protraggono nel tempo e coinvolgono una pluralità di soggetti della cerchia familiare. Il sindacato giurisdizionale, pur pieno e profondo, non può sostituire le valutazioni discrezionali non illogiche dell’Autorità di pubblica sicurezza. Le misure di self cleaning adottate dopo o a ridosso dell’interdittiva non inficiano la legittimità del provvedimento, rilevando semmai sul piano del risanamento societario.

Il Fatto

La società appellante opera dal 1973 nel settore degli appalti per la costruzione e manutenzione di strade e opere civili. Il suo capitale è interamente detenuto da una holding riconducibile alla medesima compagine familiare. Il 15 ottobre 2024 la Prefettura di Torino, in occasione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione nella white list, ha adottato un’informativa antimafia sfavorevole.

Il provvedimento si fonda su una pluralità di elementi: rapporti intrattenuti da più membri della famiglia con soggetti ritenuti contigui alla ‘ndrangheta, rapporti commerciali con imprese controindicate e conversazioni intercettate relative a commesse e reperimento di maestranze. Il TAR Piemonte ha rigettato il ricorso con la sentenza n. 800/2025, ritenendo sussistente un pericolo di ingerenza e non idonee le misure di self cleaning. La società ha proposto appello, contestando la valorizzazione dei soli rapporti familiari, l’attualità del pericolo e il mancato ricorso all’art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 assume a elemento fondante dell’informativa i tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese. Un orientamento consolidato qualifica tali nozioni come fattispecie di pericolo, la cui valutazione può basarsi su elementi anche solo potenziali, purché non immaginari (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 5836 del 2025, n. 8675 del 2024 e n. 5180 del 2024).

La Corte sottolinea che l’interdittiva non poggia su meri rapporti di parentela, ma sul rischio che l’attività d’impresa sia influenzata dalla vicinanza a soggetti contigui alla criminalità organizzata. Il quadro indiziario è articolato: un soggetto indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, che aveva ricoperto ruoli apicali nell’impresa fino al 2014 e che operava come punto di congiunzione con un gruppo imprenditoriale attivo nelle infrastrutture autostradali; una pluralità di familiari con contatti verso soggetti controindicati; rapporti economici con imprese destinatarie di interdittive, protrattisi nel tempo.

Il Collegio ritiene non decisivo l’argomento dimensionale. Non rileva la significatività economica delle imprese controindicate per la società appellante, ma la significatività di quest’ultima per le imprese contigue alla ‘ndrangheta, inseritesi nel sistema degli appalti grazie ai rapporti coltivati con la famiglia. Le misure di self cleaning, adottate dopo o a ridosso dell’interdittiva, non valgono a scalfire la legittimità del provvedimento.

Quanto al terzo motivo, il protrarsi negli anni di episodi sintomatici rende non irragionevole la valutazione prefettizia sul carattere strutturale del rischio. L’adozione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 da parte del Tribunale di Torino non induce a diverse conclusioni, considerata l’autonomia dei procedimenti. Il sindacato giurisdizionale, pur pieno e profondo, non può sostituire le deduzioni non illogiche dell’Autorità (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 5686 del 2024). L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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