Adesione a convenzione Consip e aggiustamenti al capitolato senza aliud pro alio (TAR Marche n. 106 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che aderisce a una convenzione Consip può procedere a una contrattualizzazione presso di sé e introdurre singoli aggiustamenti ed estensioni utili ad adeguare le caratteristiche generali della convenzione alle proprie specifiche esigenze, purché resti nei limiti dell’oggetto della convenzione stessa. Tali adattamenti sono legittimi quando rispondono alla duplice esigenza di evitare elusioni dell’obbligo di aggregazione e di prevenire la parcellizzazione del servizio tra convenzione e libero mercato. La verifica di legittimità richiede di accertare se i servizi aggiunti siano idonei a stravolgere l’oggetto convenzionale, configurando un aliud pro alio. Quando le prestazioni ulteriori non comportano oneri aggiuntivi per l’amministrazione e rientrano nelle previsioni del capitolato, l’adesione è legittima e la censura che le assume estranee all’oggetto è infondata.
Il Fatto
Un operatore economico, affidatario della precedente convenzione Consip per il servizio integrato energia, aveva rinegoziato il contratto con l’Università ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al D.Lgs. n. 115/2008. La rinegoziazione era stata dapprima confermata dal TAR e poi annullata in appello dal Cons. Stato, Sez. VII, n. 3245/2024.
Dopo quella pronuncia, l’Università aderiva alla convenzione Consip SIE 4 e affidava il servizio al soggetto aggiudicatario della nuova convenzione, con ordinativo diretto di durata sessennale. L’operatore precedentemente incaricato impugnava il decreto di approvazione del piano tecnico economico, la nota di riconsegna impianti e l’ordinativo, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121 c.p.a. e, con motivi aggiunti, l’annullamento del diniego implicito di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e legittimazione, già disattesa in sede cautelare: il ricorrente è operatore del settore che ambisce al servizio e non può essere considerato estraneo, anche per il pregresso contenzioso sulla medesima commessa.
Nel merito, il Tribunale esclude che sussistessero margini per insistere sulla rinegoziazione. La sentenza di appello aveva rilevato l’incomparabilità dei piani tecnico economici elaborati su edizioni diverse della convenzione e la necessità di non vanificare le convenzioni Consip né di svuotare l’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006. Gli eventuali oneri economici verso il precedente gestore attengono alla regolazione conclusiva del rapporto, non alla legittimità dell’adesione.
Quanto ai servizi aggiuntivi, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la contrattualizzazione presso l’amministrazione ammette aggiustamenti ed estensioni (Cons. Stato, Sez. III, n. 2072/2021; Sez. V n. 3281/2016; Sez. III n. 4803/2013). La manutenzione full risk rientra nella manutenzione straordinaria disciplinata dal capitolato, a condizioni più favorevoli e senza costi aggiuntivi. Le manutenzioni ordinarie trovano copertura nell’art. 6.2 del Capitolato Tecnico, e la ricorrente non offre sul punto alcuna specificazione tecnica. Analoghe conclusioni valgono per il minuto mantenimento edile, circoscritto ai profili impiantistici.
Il criterio di computo degli interventi di efficientamento va riferito al numero di edifici serviti e non a quello degli impianti: la sostituzione di una caldaia centralizzata efficienta tutti gli edifici alimentati. La qualificazione degli impianti fotovoltaici come manutenzione a richiesta è condivisibile, non avendo essi valenza autonoma rispetto agli altri impianti oggetto della convenzione.
Il terzo motivo è dichiarato espressamente abbandonato; i motivi aggiunti ripropongono censure già esaminate. Il rigetto della parte impugnatoria travolge l’istanza di inefficacia del contratto. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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