Permesso di soggiorno religioso e onere di provare la natura di culto (Cons. Stato n. 1048 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi è rilasciato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, “per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti”, con la conseguenza che la sua concessione e il suo rinnovo presuppongono la continuità logica e teleologica tra l’attività religiosa che ha giustificato l’ingresso e quella effettivamente esercitata al momento della domanda. La stabilizzazione della permanenza esige che lo straniero continui a svolgere il proprio ministero presso un ente che persegua un’attività di culto. Non è necessaria, a tal fine, la stipula di un’intesa con lo Stato italiano, ma è indispensabile la prova della natura di culto dell’ente e dell’attività svolta. Tale prova non può risolversi nell’autoqualificazione del gruppo come confessionale, dovendosi accertare in concreto la reale natura dell’ente e dell’attività esercitata, secondo i criteri desumibili dall’ordinamento.
Il Fatto
Uno straniero, entrato in Italia con visto per motivi religiosi quale monaco della Chiesa ortodossa, aveva ottenuto e rinnovato il relativo permesso di soggiorno fino al 2018. Presentata una nuova istanza di rinnovo, la Questura ha interessato il Ministero dell’Interno, il quale ha rappresentato che la congregazione di asserita appartenenza risultava sconosciuta agli atti. Esperita la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’amministrazione ha respinto l’istanza per il venir meno dei requisiti iniziali.
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello per motivi aggiunti, relativo a una nota della Questura priva di natura provvedimentale. Lo straniero ha proposto appello, deducendo l’immutata condizione di sacerdote e la necessità di valutare d’ufficio titoli di soggiorno alternativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 rinvia al regolamento di attuazione e, per il tramite dell’art. 9, comma 1-bis, d.P.R. n. 394/1999, al D.M. 12 luglio 2000 e al successivo D.M. 11 maggio 2011. Tali fonti secondarie regolano il visto di ingresso, ma non dettano una disciplina specifica del permesso di soggiorno.
Da ciò il Consiglio di Stato trae la conferma che la normativa sui visti non richiede un’intesa tra la congregazione e lo Stato: è sufficiente il carattere religioso delle attività e l’effettiva sussistenza di un ente con finalità di culto non contrastanti con l’ordinamento. Tuttavia, il rapporto di continuità logica tra visto e permesso vincola il titolo di soggiorno alla persistenza della medesima attività religiosa presso un ente di culto. Il carattere di specialità del permesso religioso, non soggetto a restrizioni quantitative, ne preclude la conversione in titolo per lavoro, come già affermato nel parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1048/2015 richiamato nel testo.
L’istruttoria disposta in appello ha smentito le deduzioni dell’appellante. La confessione di riferimento ha negato ogni collegamento con le congregazioni indicate, e l’ente è stato disconosciuto quale appartenente alla Chiesa ortodossa. L’appellante non ha quindi fornito adeguate evidenze probatorie né sull’attività di culto svolta né sulla natura di culto dell’ente.
Il Collegio esclude che l’amministrazione potesse limitarsi ad accogliere le sole dichiarazioni del richiedente: è compito delle istituzioni verificare l’effettiva appartenenza al culto, a prescindere dal riconoscimento e dalle intese. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 195/1993, n. 467/1992, n. 52/2016), la sentenza ribadisce che l’autoqualificazione non è sufficiente. Le censure di disparità di trattamento sono pertanto inconferenti, non essendo il diniego fondato sulla tipologia di confessione.
Infondato anche il motivo sull’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998: l’amministrazione non può ritenere d’ufficio sussistenti i presupposti di un titolo diverso in difetto di specifica istanza documentata, non surrogabile da una comunicazione del difensore. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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