Estinzione del processo per rinuncia al ricorso in materia edilizia (TAR Lombardia n. 3312 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’amministrazione intimata, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., senza necessità di accettazione della controparte quando questa non si sia costituita in giudizio. La declaratoria di estinzione per rinuncia è dovere del giudice una volta accertata la ritualità dell’atto. In mancanza di costituzione dell’amministrazione intimata non si fa luogo a condanna alle spese, restando a carico del rinunciante le spese sostenute.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della produzione di resine per uso edilizio e industriale, è proprietaria di un sito produttivo classificato in parte in zona produttiva consolidata e in parte ricadente in un Ambito di Trasformazione Produttiva. In vista dell’ampliamento e dell’ammodernamento degli impianti, la società ha partecipato a un bando comunale per l’attivazione delle proposte di attuazione degli ambiti di trasformazione, ottenendo l’ammissibilità, e ha poi sottoscritto con il Comune la convenzione per l’attuazione dell’ambito.
Dopo la stipula, il Comune ha richiesto, con una serie di note, l’integrazione e la modifica della documentazione già presentata, assumendo la necessità di una variante al piano attuativo. La società ha impugnato tali note davanti al TAR, deducendo l’illegittimità della richiesta di variante. Il Comune, pur intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’udienza di merito, la difesa della ricorrente ha depositato, previa notifica al Comune intimato, un atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata motivata dall’intervenuta modifica, in sede di aggiornamento del piano dei servizi, delle previsioni pianificatorie originariamente impugnate: è venuto meno, dunque, l’interesse alla decisione.
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia è stata ritualmente notificata all’amministrazione intimata, la quale non si era costituita in giudizio. Su questa base ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che prevede la rinuncia agli atti del giudizio e la conseguente estinzione.
La decisione si fonda su una lettura lineare della norma processuale. Una volta accertata la ritualità dell’atto di rinuncia e la sua notificazione, il giudice non dispone di margini di valutazione sul merito della controversia: la rinuncia opera sul piano processuale e determina la chiusura del giudizio senza pronuncia sulle domande originariamente proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto che nulla sia dovuto, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata. La parte pubblica, non essendosi difesa, non ha sostenuto spese da porre a carico della controparte; per converso, le spese sostenute dalla rinunciante restano a suo carico.
Il provvedimento, pertanto, dichiara estinta la causa per rinuncia, senza ulteriori statuizioni sul merito degli atti impugnati, la cui legittimità non viene scrutinata.
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Nota della Redazione
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