Revisione pianta organica farmacie, motivazione attenuata e sindacato limitato (Cons. Stato n. 1054 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, l’onere motivazionale può ritenersi adempiuto anche in assenza di una motivazione puntuale, essendo sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’Amministrazione, da ricercarsi negli atti del procedimento complessivamente inteso. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai limiti della palese illogicità e dell’inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione. Le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 legge n. 241/1990 non trovano applicazione, per effetto dell’art. 13 della stessa legge, rispetto agli atti pianificatori connotati da ampia discrezionalità. Il conflitto di interessi va escluso quando l’Amministrazione abbia considerato e bilanciato tutti gli interessi in gioco.
Il Fatto
La titolare di una farmacia con sede nel centro di un comune umbro impugna la delibera di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie, nella parte in cui una porzione di zona — il lato destro di una via cittadina — viene assegnata a una sede diversa dalla propria. La ricorrente lamenta che tale area, in precedenza attribuita alla propria sede, era rimasta vacante a seguito del trasferimento di altra farmacia e che la revisione ha contestualmente reintrodotto la farmacia comunale nella zona storica di pertinenza.
La ricorrente non contesta la rilocalizzazione della farmacia comunale in sé, ma l’assegnazione della porzione di zona alla sede n. 4. Il TAR Umbria respinge il ricorso; la farmacista propone appello, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, omessa comunicazione di avvio del procedimento, omessa pronuncia sul dedotto conflitto di interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’impianto della sentenza di primo grado, fondato su due argomenti portanti. Il primo riguarda l’attenuazione dell’obbligo di motivazione rispetto alle scelte pianificatorie connotate da ampia discrezionalità. Il secondo concerne l’inapplicabilità delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, per effetto dell’art. 13 della stessa legge, in ragione della natura di tali atti.
La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui la revisione della pianta organica non necessita di analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali: è sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori, verificabili negli atti del procedimento complessivamente inteso, per controllarne legittimità, congruità e ragionevolezza. Il sindacato non può spingersi oltre la palese illogicità o l’inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti. Viene richiamato anche l’orientamento per cui il Comune gode di ampia discrezionalità, dovendo bilanciare interessi compositi, e l’interesse commerciale del privato recede ove incompatibile con il prevalente interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, n. 1144 del 2025; Cons. Stato, sez. III, n. 3872 del 2025).
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che le ragioni della ridefinizione delle aree emergono dalla relazione istruttoria agli atti. La ridefinizione della sede di interesse si collega dichiaratamente alla rilocalizzazione della farmacia comunale, non contestata in sé. La scelta appare assunta all’esito di un bilanciamento degli interessi: la sede è stata penalizzata con la sottrazione del lato destro, ma ampliata sul fronte ovest, con estensione e numero di abitanti non trascurabili. L’appellante non ha dimostrato la maggiore valenza commerciale dell’area sottratta né l’irrazionalità della scelta.
Quanto al conflitto di interessi, la censura è infondata proprio in ragione dell’accurata istruttoria: l’Amministrazione ha considerato tutti gli interessi in gioco, operando un bilanciamento. L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza, e le spese del grado sono compensate in considerazione della natura della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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