Il rimborso del contributo unificato tra privati esula dall’ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 1048 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone che nel giudizio sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato, tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica o all’esercizio di potestà pubbliche. Il privato che chieda a un altro privato il pagamento di una somma di denaro non può agire ex art. 114 cod. proc. amm., ma deve munirsi di un titolo esecutivo e procedere all’esecuzione forzata secondo il Libro III del codice di procedura civile. L’obbligo di rimborso del contributo unificato posto dall’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico della parte soccombente ha natura di obbligazione ex lege di carattere meramente patrimoniale. Ove il dispositivo della sentenza ottemperanda ometta la condanna, il giudice dell’ottemperanza può integrarlo in via cognitoria, rendendo così il credito certo, liquido ed esigibile.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto appello, definito con sentenza del C.G.A.R.S. 24 aprile 2024, n. 303, passata in giudicato. Per introdurre quel giudizio aveva versato il contributo unificato di euro 9.000, come da quietanza prodotta in atti.

Con comunicazioni via p.e.c. del settembre e dell’ottobre 2024, la società ricorrente aveva chiesto alla società appellata, rimasta soccombente, il rimborso della somma. Non avendo ottenuto il pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. nei confronti della sola controparte privata. La società intimata non si è costituita. Le amministrazioni intimate si sono costituite a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentite in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2017, secondo cui le norme sul rito presuppongono la giurisdizione e non la attribuiscono. La domanda del privato danneggiato dall’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato, proposta contro l’altro privato beneficiario, esula dalla giurisdizione amministrativa: si tratta di controversia tra soggetti privati avente a oggetto un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui non è ammissibile il giudizio di ottemperanza finalizzato al pagamento di una somma di denaro nei confronti di soggetti anche solo formalmente privati e non soggetti alla normativa di contabilità pubblica (C.G.A.R.S. n. 286 del 2009). L’ottemperanza è esperibile contro chi è tenuto al rispetto della contabilità pubblica o al compimento di attività implicanti esercizio di potestà pubbliche. È invece inammissibile quando mira all’esecuzione di una condanna al pagamento di somme contro un soggetto di diritto privato. Il creditore deve rivolgersi al giudice ordinario.

Nemmeno è ammissibile la nomina del commissario ad acta, in assenza dei presupposti indicati dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021: il giudice amministrativo si sostituisce all’amministrazione inadempiente, non al privato. Nella specie l’amministrazione non è parte del giudizio e l’oggetto fuoriesce dai confini della giurisdizione amministrativa.

Nel merito, l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 pone il costo del contributo a carico della parte soccombente, anche se non costituita. Le Sezioni Unite n. 8810 del 2025 hanno chiarito che il recupero di tale spesa involge aspetti meramente patrimoniali, senza esercizio di poteri autoritativi. Mancando nel dispositivo della sentenza n. 303/2024 la statuizione di condanna, il Collegio esercita il potere cognitorio proprio della fase di ottemperanza e integra il dispositivo, condannando la società soccombente al pagamento di euro 9.000,00. La parte creditrice potrà così procedere all’esecuzione forzata, previa spedizione del titolo in forma esecutiva. Le spese tra le società seguono la soccombenza; quelle verso le amministrazioni sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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