Revoca del contributo agricolo per interdittiva antimafia e diniego di proroga (C.G.A.R.S. n. 343 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo pubblico concesso a un’Associazione temporanea di scopo per la sopravvenuta informativa interdittiva antimafia relativa a una ditta associata è legittima, in applicazione dell’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, anche quando l’ATS non abbia comunicato all’Amministrazione procedente la volontà di variare la propria compagine sociale. La mera volontà di sostituzione dell’associato attinto dall’interdittiva non produce effetti automatici nel rapporto con l’ente finanziatore. Il diniego di ulteriore proroga del termine per l’esecuzione degli investimenti è sorretto da adeguata motivazione quando i lavori realizzati consistano in mera attività preparatoria e propedeutica all’approntamento del cantiere. L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non configura error in procedendo e non inficia la decisione, potendo il giudice di appello integrarne la motivazione.

Il Fatto

L’odierno appellante, legale rappresentante di un’Associazione temporanea di scopo e titolare della ditta capofila, ha impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto con cui l’Amministrazione regionale ha revocato un contributo in conto capitale di € 672.898,53, concesso per interventi infrastrutturali in ambito agricolo, e ha disposto il recupero dell’anticipazione erogata pari a € 336.449,26, maggiorata della cauzione, per complessivi € 370.094,19. La revoca trae origine dall’informativa interdittiva emessa dalla competente Prefettura nei confronti di altra ditta componente dell’ATS.

L’appellante ha impugnato altresì il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato la terza richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti. Il TAR, respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Di qui l’appello, affidato a un unico motivo di omesso esame e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla regola processuale secondo cui l’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non genera un vizio insanabile: il giudice di appello può integrare la motivazione o decidere nel merito. L’atto di costituzione dell’Amministrazione, depositato dopo l’udienza di discussione, è considerato tamquam non esset, restando preclusa ogni produzione oltre i termini dell’art. 73, comma 1, Cod. proc. amm.

Nel merito, la Corte affronta prioritariamente la censura sull’asserita pochezza dei lavori. La CTU invocata dall’appellante, disposta in un giudizio civile e mai prodotta in primo grado, conferma anziché smentire l’accertamento del TAR: i lavori realizzati, consistenti in spietramento, sistemazione del terreno, piccoli manufatti e ripristini, corrispondono a mera attività preparatoria del cantiere. La consulenza rileva altresì la mancanza di interventi manutentivi e la non conformità di alcune opere alle prescrizioni contrattuali. Da ciò l’inidoneità della CTU a ribaltare la conclusione del primo giudice e a fondare il diritto dell’ATS a proseguire i lavori.

Quanto alla sostituzione del componente colpito dall’interdittiva, la Corte osserva che l’ATS ha inoltrato la relativa istanza al Comune e non all’Amministrazione regionale, rimanendo inerte anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Nessuna delle norme invocate impone all’ente finanziatore di indicare al beneficiario la possibilità di sostituire il soggetto attinto. L’allegato A al DDG n. 3721/2011 richiede che il beneficiario notifichi all’Amministrazione le variazioni intervenute entro novanta giorni e che il subentrante costituisca il fascicolo e si impegni al mantenimento degli obblighi. La mera volontà di variazione non produce dunque effetti automatici nel rapporto con l’ente erogatore.

La Corte conferma infine la legittimità del diniego di proroga, non ravvisando alcun obbligo di comunicazione di avvio per un procedimento attivato su istanza di parte, e ribadisce che non può ritenersi acquisito per silentium un provvedimento di proroga. Il parere dell’Ufficio legale regionale del 23 marzo 2016 è dichiarato inconferente, riguardando una fattispecie diversa. L’appello è pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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