Esecuzione del giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1049 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’assenza di contestazione nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel dirigente competente, che provveda in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di trenta giorni. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 13 giugno 2024 n. 688, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre rivalutazione e interessi, e a corrispondere la retribuzione professionale docenti per i periodi lavorati a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. La ricorrente deduce quindi l’inottemperanza al titolo esecutivo e chiede l’adozione dei provvedimenti di esecuzione. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’assenza di contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Su tali premesse il ricorso è dichiarato fondato e accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente, l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Il Collegio ravvisa altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Tribunale fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.