Riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero e termine di conclusione del procedimento (TAR Lazio n. 13404 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, ha natura perentoria e la sua scadenza integra gli estremi del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. L’autorità competente, nell’esaminare l’istanza, deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità dei percorsi formativi, e può disporre, se del caso, proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il termine per provvedere, in ragione del notorio carico di istanze della specie, può essere commisurato a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, in data 21 gennaio 2025. Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione adottasse alcun provvedimento, la parte ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a., chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine di conclusione del procedimento, il TAR ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE e, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Nel caso di specie, tale termine risultava ampiamente scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente sussistenza del silenzio-inadempimento.
Nel commisurare il termine per provvedere, il Collegio ha preso atto del notorio carico di istanze della specie e ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, richiamando i precedenti di TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023 e sez. IV ter, n. 17740 del 2024.
Con riferimento all’esame della documentazione, la sentenza ha recepito i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022 e dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1361 del 2023, ribadendo che l’Amministrazione deve valutare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, e può disporre, se del caso, opportune misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, in conformità ai principi della Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla e nella causa C-313/01, Morgenbesser.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro 120 giorni e nomina del commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, da esercitarsi nel termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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