Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Marche n. 538 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione, il ricorso è procedibile. Il giudice accerta l’inottemperanza del giudicato e ordina l’esecuzione integrale, salvo quanto eventualmente già corrisposto. A tal fine assegna un termine all’Amministrazione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina Commissario ad acta il dirigente competente in materia di ordinamenti scolastici. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza presuppone l’accertato inadempimento al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme ivi indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato come da attestazione della Cancelleria.

La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione resistente si costituisce solo formalmente. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Collegio assegna il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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