Il riesame indotto dal giudice innova l’atto e rende improcedibile il ricorso (TAR Trentino-Alto Adige n. 104 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dall’amministrazione in esito al riesame disposto in sede cautelare, quando non sia meramente confermativo ma sorretto da nuovi elementi di valutazione, costituisce rinnovata espressione della funzione amministrativa e sostituisce l’atto originariamente impugnato. L’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto iniziale all’annullamento dell’atto che lo ha sostituito. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo il ricorrente conseguire alcuna utilità da un esito favorevole del gravame. La qualificazione dell’atto di riesame come innovativo dipende dal contenuto della nuova motivazione, non dalla circostanza che il riesame sia stato indotto dal giudice anziché spontaneo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per emersione dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale. Presentava istanza di rinnovo per attesa occupazione, allegando la ricevuta della domanda di indennità NASpI. Il Questore della provincia di Bolzano rigettava l’istanza sul duplice rilievo della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., senza applicazione di pene accessorie, per reati contro la persona e di getto pericoloso di cose, e della pericolosità sociale desunta dal numero dei precedenti e dall’assenza di legami familiari e con il paese di origine.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo l’errata applicazione dell’art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286/1998 alla luce dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. e la genericità della motivazione sulla pericolosità. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’amministrazione di riformulare la determinazione, sanando le carenze motivazionali. Il Questore adottava quindi un nuovo provvedimento di conferma del rigetto, con motivazione in parte nuova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’atto originario, superato dal provvedimento successivo.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del remand come tecnica di tutela cautelare che rimette in gioco l’assetto degli interessi definiti dall’atto decisionale iniziale. Il nuovo atto, se non meramente confermativo, determina estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove sia satisfattivo, oppure improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte richiama sul punto TAR Lazio, Sez. V-bis, n. 5260/2025, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3397/2022, TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 833/2024 e TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 5470/2023.

Nel caso concreto il provvedimento adottato in esito al riesame non è confermativo, ma parzialmente innovativo. Il carattere innovativo non è escluso dal fatto che il riesame sia stato indotto dal giudice anziché spontaneo: ciò che rileva è che esso riflette nuove e più approfondite valutazioni dell’amministrazione. La nuova motivazione, infatti, non si limita al comportamento illecito tenuto all’interno della struttura, posto alla base del provvedimento originario, ma valorizza anche la condotta tenuta all’esterno nel momento dell’allontanamento da parte del personale addetto alla sicurezza, con creazione di pericolo per l’incolumità pubblica.

Da tale carattere innovativo deriva la sopravvenienza della carenza di interesse alla coltivazione del gravame, non potendo il ricorrente conseguire alcuna utilità da un esito favorevole. L’interesse si è trasferito dall’annullamento dell’atto iniziale all’annullamento di quello che lo ha sostituito, secondo l’orientamento di TAR Lazio, Sez. V-bis, n. 1975/2025, TAR Lazio, Sez. IV-ter, n. 16378/2024 e TAR Lombardia, Milano, n. 503/2024. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della decisione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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