Sospensione SCIA ex art. 100 T.U.L.P.S. anche senza responsabilità dell’esercente (TAR Sicilia n. 2333 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 costituisce misura di prevenzione e non provvedimento sanzionatorio, sicché prescinde dall’accertamento di una responsabilità del titolare. Il presupposto dell’abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose non esige che i frequentatori identificati nei diversi controlli coincidano, né che l’Amministrazione approfondisca le vicende penali degli stessi. È sufficiente che la presenza di soggetti gravati da precedenti risulti stabile e non occasionale, secondo una valutazione complessiva e prognostica del contesto, sindacabile solo per travisamento di fatto o manifesta irragionevolezza. L’art. 100 T.U.L.P.S. consente la sospensione anche quando l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione della SCIA per sette giorni. Il provvedimento si fondava sulla segnalazione di un Commissariato di P.S. e su ripetuti controlli, dai quali il locale era emerso come luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 T.U.L.P.S., il difetto di abitualità delle frequentazioni, la risalenza dei precedenti penali degli avventori e la carenza di motivazione, per mero recepimento della segnalazione di polizia. Ha chiesto l’annullamento del decreto. Il Ministero dell’Interno si è costituito a sostegno della legittimità dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 100 T.U.L.P.S., che attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini.

Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, si tratta di misura di prevenzione con funzione anticipatoria, che non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio. Gli accertamenti svolti dall’Autorità di pubblica sicurezza costituiscono piena prova dei fatti verificatisi nei pressi del locale, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività e la reiterata presenza di soggetti pericolosi.

Il Collegio ribadisce che la qualificazione di “persone pregiudicate o pericolose” può fondarsi sugli accertamenti di polizia, senza che l’Amministrazione debba approfondire le vicende penali degli avventori. Non rileva che i soggetti identificati nei vari controlli non siano sempre gli stessi, perché l’abituale frequentazione riguarda la categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non l’identità dei singoli.

Nel caso di specie, il provvedimento ha valorizzato quattro controlli effettuati tra agosto e ottobre 2023, dai quali è emersa la presenza costante di avventori gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la giustizia. La ravvicinata reiterazione degli accertamenti convergenti dimostra la stabilità della frequentazione e non la sua occasionalità.

La risalenza dei precedenti penali non osta alla sospensione, poiché non tutti i reati indicati sono risalenti e il numero degli avventori con precedenti risulta non modesto e documentato. Il potere discrezionale dell’Amministrazione è esercitabile anche in presenza di un pericolo potenziale, desumibile da una valutazione prognostica, senza che sia necessario individuare specifici episodi lesivi. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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