Nozione di impresa unica e irrilevanza della titolarità comune delle quote (TAR Molise n. 104 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di impresa unica di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento UE n. 1407/2013 si fonda esclusivamente sulle quattro relazioni tassativamente elencate, che devono intercorrere tra imprese, anche per il tramite di una o più altre imprese, ma non anche per il tramite di persone fisiche prive di veste imprenditoriale. Non integra pertanto tale figura il collegamento tra due società derivante dalla titolarità delle rispettive quote in capo alla medesima persona fisica, né rilevano i legami familiari o la mera comunanza dell’indirizzo delle unità operative. La distinzione tra la nozione di impresa unica e quella di imprese collegate della raccomandazione 2003/361/CE impedisce di estendere alla prima criteri non contemplati dal regolamento. L’amministrazione che valorizzi elementi solo in sede processuale incorre in una motivazione postuma, inammissibile. È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento negativo che non tenga conto delle osservazioni procedimentali dell’interessato.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestisce una palestra e un centro fitness, partecipa a un bando regionale per agevolazioni destinate alle imprese colpite dall’emergenza pandemica, chiedendo un contributo a fondo perduto in regime de minimis. L’istruttoria, affidata all’agenzia regionale in house, rileva che un’altra società, operante nel settore del benessere, è interamente partecipata dalla stessa persona fisica e ha unità operativa al medesimo indirizzo.

Su questa base l’amministrazione comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, nonostante le controdeduzioni della ricorrente, dichiara la domanda non ammissibile per violazione dell’art. 9, comma 8, dell’avviso pubblico, ravvisando un’impresa unica. La società impugna la determinazione, chiedendo altresì l’accertamento del diritto al contributo. In sede cautelare l’istanza è respinta e l’appello è rigettato dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. L’irricevibilità per mancata impugnazione immediata del bando è respinta: le clausole escludenti che impongono un onere di immediata impugnazione sono solo quelle che precludono in modo certo e obiettivo la partecipazione, mentre nella specie la lesione è divenuta attuale solo con l’esclusione. Il Tribunale richiama in proposito TAR Puglia, Lecce, n. 1513/2022 e TAR Lombardia, Milano, n. 2178/2022.

Quanto all’incompletezza del contraddittorio, la procedura è configurata a sportello di tipo valutativo, senza comparazione tra domande né graduatoria. I controinteressati assumono rilievo solo se le risorse si sono esaurite, circostanza che la Regione avrebbe dovuto allegare e dimostrare con riferimento al momento di adozione del provvedimento; ciò non è avvenuto, sicché l’eccezione è respinta, con richiamo a TAR Molise n. 191/2023 e TAR Friuli Venezia Giulia n. 15/2023.

Nel merito, la questione centrale riguarda la nozione di impresa unica. Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 2, del regolamento UE n. 1407/2013 individua quattro specifiche relazioni, che possono operare anche per il tramite di altre imprese, ma non di persone fisiche prive di veste imprenditoriale. La Regione ha invece valorizzato la partecipazione totalitaria di un’unica persona fisica a entrambe le società e la comunanza dell’indirizzo. Tali elementi non trovano riscontro nella disciplina eurounitaria; la giurisprudenza richiamata (TAR Calabria, Catanzaro, n. 429/2024; TAR Sicilia, Palermo, n. 1125/2024; TAR Molise n. 81/2023; Corte di giustizia UE n. 222/2006; Cons. Stato n. 11318/2022) esclude che la mera titolarità di quote o il legame familiare integrino la figura.

Il Tribunale distingue poi la nozione di imprese collegate della raccomandazione 2003/361/CE, priva di rilievo ai fini del regolamento sugli aiuti de minimis, e ritiene irrilevante il generico cenno a presunti patti parasociali, non specificati né adeguatamente supportati. Quanto agli ulteriori elementi addotti dalla difesa regionale in giudizio, il Collegio li qualifica come motivazione postuma, inammissibile perché non valorizzati in sede procedimentale né nel provvedimento finale.

È quindi fondata anche la censura di violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990: la scheda istruttoria e la determinazione finale non hanno dato alcun rilievo alle osservazioni della ricorrente su oggetto sociale, codici ATECO, personale e diversa sede operativa. Il ricorso va accolto e la determinazione n. 5446/2020 annullata, con immediata riammissione alla procedura; la domanda di declaratoria del diritto al contributo è invece inammissibile, residuando poteri amministrativi non ancora esercitati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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