Sospensione SCIA ex art 100 TULPS per mero pericolo ordine pubblico (TAR Puglia n. 1050 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esercizio commerciale disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS non ha natura afflittiva o sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, essendo finalizzata a prevenire la consumazione di reati e le turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, senza implicazione soggettiva nei confronti del titolare. Ai fini dell’adozione della misura è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza. La valutazione dell’autorità di polizia può fondarsi su segnalazioni delle forze dell’ordine relative alla frequentazione abituale del locale da parte di soggetti pregiudicati e al verificarsi di episodi di disordine, anche se esterni all’esercizio e collegati alla sua attività.
Il Fatto
Una società, titolare di un pubblico esercizio in Bari, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione per quindici giorni della SCIA relativa all’attività, con conseguente chiusura al pubblico del locale, in applicazione dell’art. 100 TULPS. La misura si fondava su una nota della locale Compagnia dei Carabinieri che segnalava, nel periodo gennaio-maggio 2024, la frequenza abituale del bar da parte di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia e il verificarsi di risse.
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS e l’eccesso di potere per difetto di presupposto, sostenendo che i fatti contestati erano avvenuti sulla pubblica strada e non all’interno del locale, senza correlazione con l’attività commerciale, e contestando la qualificazione dell’esercizio come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. La Questura si è costituita chiedendo il rigetto. In sede cautelare la Sezione aveva respinto la domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le due censure, per la loro connessione e parziale sovrapposizione, e muove dalla lettura dell’art. 100, comma 1, TULPS: l’autorità di polizia può disporre la sospensione della licenza in presenza di tumulti o gravi disordini, di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero quando l’esercizio costituisca comunque pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Il comma 2 prevede la revoca in caso di ripetizione dei fatti che hanno determinato la sospensione.
La sentenza qualifica la misura come priva di natura afflittiva e sanzionatoria: si tratta di un provvedimento cautelare e preventivo, volto a prevenire reati e turbative dell’ordine pubblico, senza implicazione soggettiva a carico del titolare dell’esercizio. L’art. 100 TULPS persegue dunque un obiettivo di prevenzione e tutela anticipata, per il quale è sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica. Il potere discrezionale del Questore è pertanto censurabile, in sede giurisdizionale, solo per manifesta irragionevolezza; sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 527, e Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791, 27 settembre 2018, n. 4529 e 2 maggio 2016, n. 1681.
Quanto al caso concreto, il Tribunale valorizza la nota con cui la Compagnia di Bari Centro ha riferito alla Questura gli esiti di numerosi interventi compiuti tra gennaio e maggio 2024 in diverse fasce orarie di apertura. Da essi emergeva che il locale era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti penali e di polizia di significativo allarme sociale e che si erano verificate diverse risse all’interno, poi sfociate in aggressioni all’esterno, con disturbo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Collegio richiama altresì un controllo dell’8 novembre 2024, nel corso del quale personale della Divisione PAS ha notato due ragazzi consumare bevande alcoliche nei pressi dell’ingresso del bar, ove abitualmente stazionano gli avventori per le ridotte dimensioni del locale; allontanatisi e raggiunti, consegnavano due involucri di hashish, con contestazione della violazione di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990. Nel medesimo controllo sono stati identificati altri tre avventori gravati da precedenti per rissa e lesioni personali, anch’essi più volte segnalati ai sensi della stessa norma.
Su questa base il Tribunale ritiene che la Questura abbia correttamente esercitato il proprio potere, restando la decisione sottratta alle censure dedotte. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.