L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede avviso di avvio (TAR Lazio n. 1050 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, neppure quanto al contenuto. Non è richiesta alcuna autonoma comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, poiché la repressione degli abusi edilizi è attività doverosa e l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito è in re ipsa. L’obbligo di motivazione è soddisfatto dall’indicazione dei presupposti di fatto che consentono di ricostruire l’iter logico seguito. L’ordine di demolizione non soggioga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di misura sanzionatoria dovuta e inserita in un procedimento rigidamente disciplinato. La mancata indicazione dell’area di sedime non inficia il provvedimento, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione. Trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno agricolo ricadente in zona sismica e assoggettato a vincolo paesaggistico e idrogeologico, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di numerose opere realizzate in assenza di permesso di costruire e dei prescritti atti di assenso. Il sopralluogo congiunto del Servizio Urbanistica e della Polizia Locale aveva accertato la presenza di unità edilizie ad uso deposito e abitazione, tettoie, muri di contenimento, un piazzale e una struttura non ultimata, tutte prive di titoli edilizi secondo la verifica degli archivi comunali.
I ricorrenti deducevano vizi formali del provvedimento: indeterminatezza dell’oggetto, difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio del procedimento e omessa indicazione dell’area da acquisire. Il Comune si costituiva resistendo al gravame. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza ai soli fini della sollecita definizione del merito, fissando l’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che tutte le censure investono profili di natura formale, senza che i ricorrenti contestino la mancanza dei titoli edilizi e la necessarietà del permesso di costruire per le opere de quo. Su questa premessa si innesta il rigetto integrale del ricorso.
Quanto alla dedotta indeterminatezza, il provvedimento contiene l’esatta descrizione delle opere, con riproduzione delle risultanze del sopralluogo, dei dati catastali e della consistenza dei manufatti. Priva di pregio è l’assunto secondo cui non sarebbero state individuate le opere successive al 1967: la circostanza che il fabbricato sia stato realizzato in epoca anteriore è indimostrata.
Sul difetto di motivazione la sentenza richiama il consolidato orientamento per cui l’ordinanza di demolizione è atto del tutto vincolato e non richiede comparazione tra interessi (Consiglio di Stato n. 2335 del 2025; Consiglio di Stato n. 1297 del 2024). Il tempo trascorso non fonda alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari. La motivazione è sufficientemente assolta dall’indicazione dei presupposti di fatto (Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023).
La censura sulla mancata comunicazione di avvio è infondata: gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso ex art. 7 legge n. 241/1990, essendo l’ordine una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità (Consiglio di Stato n. 5968 del 2024; n. 10722 del 2023). Ad abundantiam, l’amministrazione aveva comunque notificato l’avvio del procedimento, senza che seguissero osservazioni.
Infine, sull’omessa indicazione dell’area di sedime, il provvedimento specifica i mappali interessati nei limiti dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001; in ogni caso la lacuna può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione (Consiglio di Stato n. 8487 del 2025). Il Collegio applica quindi l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, escludendo l’annullabilità per la natura vincolata del provvedimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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