Accesso difensivo a dati giudiziari di terzi solo se strettamente indispensabile (TAR Sicilia n. 1929 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili o giudiziari di soggetti terzi è garantito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente. Spetta al richiedente allegare e dimostrare la necessità o la stretta indispensabilità dell’atto richiesto. Il divieto di accesso previsto per le relazioni di servizio e gli atti presupposto dei provvedimenti di pubblica sicurezza recede dinanzi a un interesse difensivo attuale e concreto, ma non quando la conoscenza richiesta non incida sulla posizione sostanziale del ricorrente. Il bilanciamento tra esigenza conoscitiva e tutela della riservatezza dei terzi va operato alla stregua dell’art. 24, commi 6 e 7, della L. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato alla Prefettura-U.T.G. di Palermo una istanza di accesso agli atti per conoscere le risultanze dei controlli posti a fondamento di un precedente provvedimento prefettizio, risalente al 20.11.2014, con il quale gli era stato imposto il divieto di detenzione armi e munizioni. In particolare, l’istanza era diretta a conoscere le modalità di tempo e di luogo dei controlli e il nominativo dei soggetti con i quali il ricorrente era stato controllato, insieme agli estremi dei pregiudizi a loro carico.
L’amministrazione ha riscontrato l’istanza con nota dell’8.10.2025, rilevando il difetto di attualità dell’interesse, essendo spirati i termini di impugnazione del provvedimento del 2014, e ha trasmesso la nota informativa della Questura del 9.06.2014 con i nominativi oscurati. Confermato il diniego con nota del 20.10.2025, il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione degli artt. 24 e 25 della L. 241/1990 e la finalità difensiva del proprio interesse conoscitivo. Il Ministero dell’interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 24, comma 6, della L. 241/1990, che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione all’accesso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche. In attuazione, il D.P.R. 184/2006 e il D.M. 16 marzo 2022 sottraggono all’accesso le relazioni di servizio e gli atti presupposto dei provvedimenti di pubblica sicurezza. In tale categoria rientrano gli esiti dei controlli con relativi accertamenti e identificazioni.
Tale divieto trova però il suo controlimite nell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, precisando che, per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.
Il criterio ricavabile dalla lettura combinata delle due norme è che l’accesso difensivo è garantito anche rispetto ai dati giudiziari solo se strettamente indispensabile alla tutela della posizione sostanziale del richiedente. Su tale necessità grava l’onere del richiedente, come affermato da Cons. Stato, VI, 4304/2025, citata dal Collegio.
Nel caso concreto la stretta indispensabilità non sussiste per ragioni concorrenti: il provvedimento del 2014 è ormai inoppugnabile, essendo decorsi i termini di impugnazione; esso si fondava anche su vicende di natura penale su cui la conoscenza dei nominativi non può incidere; la via della difesa in sede amministrativa è già stata percorsa con una istanza di riesame respinta con provvedimento del 20 giugno 2025, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente.
Il Collegio conclude che la lettura in chiaro dei nominativi oscurati non assume carattere di necessità o indispensabilità rispetto alle esigenze difensive. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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