Ottemperanza e quantificazione del credito estranea al divieto di azioni esecutive (Cons. Stato n. 10519 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa il divieto di azioni esecutive non preclude i giudizi di ottemperanza che presentino un sostanziale contenuto di cognizione, volti ad accertare e quantificare le somme effettivamente dovute in esecuzione del giudicato. Quando la sentenza da ottemperare si è limitata a condannare l’amministrazione al risarcimento, senza determinare l’importo, la fase di ottemperanza include necessariamente un accertamento cognitivo che sfugge al divieto. Il giudice amministrativo può pertanto nominare un commissario ad acta per la quantificazione. Il credito così determinato resta tuttavia destinato a confluire nella procedura concorsuale, secondo le regole proprie di questa.
Il Fatto
Con sentenza del TAR Lazio n. 13974/2022, passata in giudicato, l’amministrazione è stata condannata a risarcire il danno subito da alcuni lavoratori per la mancata assunzione, quantificato secondo i criteri indicati in motivazione, con l’ordine di formulare una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. nel termine di novanta giorni.
In sede di ottemperanza il TAR Lazio, con sentenza n. 15140/2024, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Associazione della Croce rossa italiana, ha ritenuto il ricorso inammissibile per effetto del divieto di azioni esecutive e ha compensato le spese. I ricorrenti hanno appellato, deducendo la riconducibilità del credito alla procedura e la necessità dell’ammissione con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo della legittimazione. Il motivo sulla posizione dell’Associazione è infondato: questa è rimasta estranea ai rapporti di lavoro da cui origina il contenzioso, poiché i ricorrenti hanno proseguito il rapporto con l’Ente strumentale. Per converso, la sentenza ottemperanda è stata resa anche nei confronti dell’Ente strumentale in liquidazione, stante l’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza del TAR.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo del d.lgs. n. 178 del 2012: la trasformazione dell’ente pubblico in persona giuridica di diritto privato, l’istituzione dell’Ente strumentale quale soggetto ponte, la gestione separata dei debiti anteriori al 31 dicembre 2011 e il successivo passaggio, dal 1° gennaio 2018, alla disciplina del r.d. n. 267 del 1942. I crediti vantati dai ricorrenti, di origine anteriore a tale data, sono destinati a confluire nella procedura concorsuale.
Il punto decisivo è però un altro. Viene in rilievo l’unica deroga al divieto di azioni esecutive ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, costituita dai giudizi di ottemperanza a contenuto cognitivo. Il Collegio richiama l’Ad. pl. n. 4 del 1998, secondo cui le disposizioni che precludono le azioni esecutive non impediscono quelle di carattere decisorio su questioni ancora controverse, come la determinazione degli importi dovuti.
Poiché la sentenza ottemperanda non ha quantificato le somme, rimettendone la determinazione al debitore, la fase di ottemperanza include necessariamente un accertamento che sfugge al divieto. In assenza di determinazione da parte dell’ente, la sentenza impugnata va parzialmente riformata con la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, con termine di 120 giorni, fermo restando che il credito così determinato confluirà nella liquidazione. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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