Sanzioni edilizie reali e notifica della demolizione al proprietario (TAR Campania n. 1102 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale e attengono alla cosa, non alla persona: l’ordinanza di demolizione sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere indirizzata a chiunque sia proprietario dell’immobile al momento della sua emanazione, pur se estraneo all’illecito. L’individuazione del destinatario prescinde da ogni valutazione sull’imputabilità e sullo stato soggettivo del titolare, ferma restando la facoltà di agire verso il dante causa. La notificazione costituisce condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria, quale atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990; la sua omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta. Di converso, l’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza ha natura afflittiva, al pari della correlata sanzione pecuniaria.

Il Fatto

Il ricorrente, avendo la piena disponibilità di un fondo di proprietà della madre, vi realizzava un fabbricato destinato ad abitazione di famiglia. Il Comune di Positano, con ordinanza n. 18/2020, ingiungeva alla proprietaria dell’area la demolizione del fabbricato, preordinata all’acquisizione del bene e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Con successivo provvedimento n. 12052 del 21.08.2024 il Comune accertava l’inottemperanza all’ingiunzione e irrogava la sanzione pecuniaria a carico della proprietaria.

Il ricorrente impugnava sia l’ordinanza demolitoria sia l’atto accertativo dell’inottemperanza, deducendo di essere l’autore dell’abuso e di avere diritto a ricevere la notifica per attivarsi ed evitare l’effetto acquisitivo. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura reale delle sanzioni urbanistiche ed edilizie. Esse attengono alla cosa e non hanno carattere personale: l’ordine di demolizione può quindi essere rivolto a chiunque risulti proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, pur se estraneo all’illecito, con salvezza della facoltà di rivalersi nei confronti del dante causa. L’individuazione del destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo del titolare del bene.

Il Tribunale distingue poi la disciplina dell’acquisizione gratuita, che, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, assume natura afflittiva, al pari della correlata sanzione pecuniaria. Da tale distinzione discende la necessità di verificare verso chi l’atto debba essere portato a conoscenza.

Sul piano procedimentale, la notificazione costituisce condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria, trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990. Essa è presupposto di operatività dell’atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta. La funzione dell’istituto è infatti quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, onde ottenerne la personale e soggettiva collaborazione necessaria al conseguimento del fine.

Trasponendo tali coordinate al caso concreto, il Collegio ravvisa la piena legittimità dell’ordinanza demolitoria e, in via derivata, dell’atto accertativo dell’inottemperanza. Il ricorrente non prova, mediante specifiche evidenze documentali, di essere il responsabile dell’abuso; dall’atto di inottemperanza risulta che solo la proprietaria ha presentato domanda di sanatoria. L’ordinanza è stata pertanto correttamente notificata alla proprietaria e, in ragione della sua efficacia, costituisce il presupposto legittimante il conseguenziale atto accertativo.

Il gravame è quindi rigettato. La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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