Revoca del porto d’armi per colpi esplosi in abitazione (TAR Marche n. 472 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità valutativa sull’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. La detenzione e il porto di armi non costituiscono posizioni di diritto soggettivo, ma eccezioni al generale divieto posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975 n. 110. Il potere dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma cautelare e preventiva. Ne consegue che la revoca dell’autorizzazione non richiede un obiettivo abuso delle armi già accertato, essendo sufficienti circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del soggetto. Non è richiesta una motivazione particolare, salvi i limiti della non irrazionalità o arbitrarietà della valutazione.

Il Fatto

A seguito della segnalazione di un vicino, che riferiva di colpi d’arma da fuoco esplosi all’interno di un’abitazione, gli agenti del Commissariato di P.S. intervenivano presso l’appartamento del ricorrente. Nel locale adibito a salone venivano rinvenuti un pannello di sughero e una sezione di tronco d’albero forati da proiettili; all’esterno, nello spazio antistante l’abitazione, veniva trovata un’ogiva. Il ricorrente ammetteva di aver sparato alcuni colpi per esercitarsi al tiro, poiché lo stato di emergenza da Covid-19 gli impediva di recarsi al poligono.

Gli agenti ritiravano l’arma, le munizioni e la licenza di porto di fucile per uso sportivo. Con provvedimento del 05.05.2021 il Questore disponeva la revoca della licenza. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere; il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del potere esercitato dall’autorità di pubblica sicurezza. In materia di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, perché la detenzione e il porto non integrano posizioni di diritto soggettivo, ma deroghe al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975.

Il potere, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., non è sanzionatorio o punitivo, ma cautelare: tende a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità. Ne deriva che per la revoca dell’autorizzazione non occorre un obiettivo abuso delle armi già accertato, essendo sufficienti circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile nel loro uso. La motivazione non deve essere particolare, salvi i limiti della non irrazionalità o arbitrarietà.

Su questa base il TAR ritiene corretto l’operato dell’Autorità di P.S. La condotta del ricorrente ha creato allarme sociale, tale da indurre un condomino a segnalare i fatti alla Polizia, che ha constatato la presenza di un tronco e di un pannello in sughero utilizzati come bersaglio e completamente forati dai proiettili.

Assume rilievo decisivo il rinvenimento dell’ogiva all’esterno dell’abitazione, dello stesso calibro dei proiettili e dell’arma detenuta. Il ricorrente ha ammesso di aver esploso colpi all’interno dell’appartamento e non ha escluso che l’ogiva potesse essere uscita dalla finestra durante lo sparo. Il Collegio osserva che quel proiettile calibro 22 avrebbe potuto attingere, ferendolo anche mortalmente, chiunque si fosse trovato a passare nei pressi dell’abitazione.

La valutazione dell’Amministrazione sulla non completa affidabilità del ricorrente è quindi ritenuta non irragionevole né sproporzionata, in funzione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti e della finalità preventiva del provvedimento. Il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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