Ottemperanza per carta docente: pagamento entro 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3431 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato pagamenti neppure parziali, il giudice accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione il termine di 90 giorni per provvedere integralmente. Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. L’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, precisando che l’azione non si estendeva alle spese di lite, distratte in favore dei procuratori e non fatte valere nel presente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, rispetto al titolo esecutivo — passato in giudicato e ritualmente notificato — era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura. Il credito, pertanto, è risultato non contestato nell’an e nel quantum. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato.
Alla luce di tale accertamento, è stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto, con la conseguente non spettanza di compensi aggiuntivi.
Il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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