Ottemperanza: ordine di esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 124 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che, decorso il termine assegnato, l’inadempimento si protragga, anche in considerazione del comportamento esecutivo tenuto in cause omologhe. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato. Non avendo ricevuto l’integrale adempimento di quanto riconosciuto dal giudice del lavoro, proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia. Il Ministero si costituiva con atto di stile, senza compiere sostanziali adempimenti esecutivi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. In considerazione del persistente inadempimento, il collegio ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, valorizzando il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, ove il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico. Tale circostanza ha indotto il collegio a concedere all’Amministrazione un’ulteriore chance di adempimento diretto.

Il giudice ha inoltre condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Infine, ha disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, adempimento che riverbera profili di responsabilità erariale in caso di mancata esecuzione del giudicato a carico della finanza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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