Appello amministrativo inammissibile per difetto di specificità dei motivi (Cons. Stato n. 10532 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., impone all’appellante di rivolgere una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza gravata. È pertanto inammissibile l’appello che si limiti alla mera riproposizione delle censure già formulate in primo grado, senza contrastare la motivazione del giudice. Oggetto del giudizio di appello è la decisione impugnata e non il provvedimento amministrativo gravato in primo grado, configurandosi il gravame come revisio prioris instantiae. Alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Il Collegio può comunque definire la causa nel merito, pur in presenza di profili di inammissibilità, onde conseguire l’efficacia sostanziale del giudicato ex art. 2909 cod. civ..
Il Fatto
L’appellante, proprietario di alcune unità immobiliari site nel Comune di Graffignano, aveva presentato alla Regione Lazio istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, in relazione a tre platee in calcestruzzo non armato realizzate su un’area di pertinenza dell’edificio esistente.
La Regione aveva dichiarato inammissibile l’istanza, rilevato che le opere ricadono nella fascia di rispetto di 150 metri da un corso d’acqua tutelato ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 e che l’intervento non risulta compatibile con l’art. 36 delle NTA del P.T.P.R.. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo inammissibili e infondate le deduzioni del ricorrente. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva anzitutto che l’appello è di dubbia ammissibilità perché confezionato riproducendo integralmente atti e documenti, senza alcuno sforzo di selezione, in violazione del principio di sinteticità che informa il processo. Il gravame risulta poi inammissibile per difetto di specificità dei motivi, come eccepito dall’amministrazione.
Il Collegio ricostruisce le censure di primo grado, tutte puntualmente respinte dal giudice di prime cure. La sentenza appellata ha affrontato il profilo, introdotto con memoria, circa l’inesistenza del vincolo paesaggistico, dichiarandolo inammissibile quale motivo nuovo e comunque privo di supporto documentale; ha affermato l’esistenza del vincolo graficizzato nella Tavola B del P.T.P.R.; ha smentito la genericità della motivazione dell’atto e l’ipotesi di un nulla osta riferito all’edificio principale.
A fronte di tale ampia motivazione, osserva la Corte, l’appellante si è limitato a ripetere le censure già svolte, senza minimamente criticare la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la doglianza sul vincolo. La censura di macroscopico errore di giudizio e di motivazioni apparenti resta del tutto generica.
Il Collegio ribadisce che l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione del percorso argomentativo della decisione appellata, poiché l’oggetto del giudizio è la sentenza e non il provvedimento gravato in primo grado (Cons. Stato, sez. II, n. 5939 del 2021 e n. 5131 del 2022). È inammissibile la mera riproposizione delle censure di primo grado.
Il Consiglio sceglie comunque di definire la causa nel merito. Rileva che, in caso di ostruzione di un corso d’acqua, non vengono meno le ragioni di tutela del vincolo, potendo il corso essere riportato allo stato precedente. La D.G.R. n. 620/2010, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, esclude l’area di interesse, che ricade nella fascia vincolata relativa a un affluente non classificato come minore. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità fattuale.
Nota della Redazione
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