L’isola ecologica è centro di raccolta e non impianto di gestione rifiuti (TAR Lazio n. 1052 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il centro di raccolta comunale destinato al conferimento differenziato di rifiuti da parte dell’utenza non integra un impianto di gestione dei rifiuti deputato al loro trattamento e smaltimento, con la conseguenza che non si applica il relativo iter autorizzatorio e le analisi di impatto vanno parametrate alla minore invasività dell’opera. Le previsioni del PTPR che non ricadono su beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice non hanno efficacia prescrittiva e costituiscono mero indirizzo, dal quale l’amministrazione può discostarsi senza vizio di legittimità. La violazione degli obblighi di pubblicità ex art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 non invalida l’atto non pubblicato, ma attiva soltanto i rimedi e le sanzioni previsti dal medesimo decreto.
Il Fatto
Un comitato di residenti e proprietari di immobili finitimi impugna la deliberazione con cui il Comune approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un’isola ecologica destinata al conferimento di rifiuti ingombranti e sfalci di potatura, con contestuale variante al PRG. L’intervento insiste su un’area comunale ove è collocato un fabbricato inagibile, da demolire, e comprende basamento impermeabilizzato, trattamento delle acque di prima pioggia, illuminazione, un monoblocco ad uso ufficio e videosorveglianza.
I ricorrenti deducono la violazione della disciplina del paesaggio naturale di continuità del PTPR, l’insufficienza dell’istruttoria su impatto paesaggistico, ambientale, acustico e idrogeologico, l’omessa pubblicità della proposta di variante e il contrasto con gli artt. 177 e 179 del d.lgs. n. 152/2006. Il Comune resiste eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo paesaggistico. L’art. 5 delle NTA del PTPR circoscrive l’efficacia vincolante alle porzioni di territorio interessate dai beni paesaggistici; l’art. 6 stabilisce che, fuori da tali ambiti, il piano ha valore meramente propositivo e di indirizzo. Poiché la certificazione di destinazione urbanistica esclude qualsiasi vincolo sul sito, la disciplina dell’art. 24 del PTPR non è vincolante e il Comune può legittimamente derogarvi. La conferenza di servizi, con parere favorevole della Regione sugli aspetti urbanistico-paesaggistici, conferma la correttezza dell’operato.
Il nucleo argomentativo riguarda la qualificazione dell’opera. Secondo il Tribunale, il presupposto su cui poggiano il secondo e il quarto motivo — che si tratti di un impianto di gestione dei rifiuti — non convince. Il d.m. 8 aprile 2008 e il Piano regionale di gestione dei rifiuti per il Lazio definiscono il centro di raccolta comunale come area attrezzata e presidiata per il conferimento diretto, l’ammasso e la selezione mediante tecnologie semplici, in coerenza con l’art. 183, comma 1, lett. mm), del d.lgs. n. 152/2006, che distingue la raccolta dal successivo recupero e trattamento, collocati altrove.
Il progetto prevede il deposito e lo smistamento di sole due tipologie di rifiuti, non pericolosi e non speciali. Da ciò deriva che le censure sull’impatto acustico, sulle polveri e sugli odori sono fuori fuoco: non sono previste lavorazioni in loco e la permanenza è contenuta nei limiti dell’art. 7 del d.m. 8 aprile 2008. Le doglianze sulle misure compensative sconfinano nel merito e sono inammissibili; la mancata indicazione del codice CER è irregolarità meramente formale. Quanto all’art. 179, la realizzazione del centro costituisce attività di prevenzione, al primo gradino della gerarchia dei criteri di priorità.
Il terzo motivo è respinto perché la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 non vizia l’atto, ma attiva soltanto sanzioni e rimedi; l’obbligo di pubblicità degli atti preparatori è stato abrogato dall’art. 43, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 97/2016. La variante, priva di premialità edificatorie, è stata comunque resa pubblica secondo la normativa urbanistica regionale, fatta salva dall’ultimo comma dello stesso art. 39. Il quinto motivo cade perché il sito non ricade in zona a vincolo idrogeologico e la relazione di parte non supporta in modo sufficiente la contiguità con aree a rischio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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