Fuori ruolo per Frontex: l’interesse del Corpo è circoscritto ex ante (Cons. Stato n. 10531 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento fuori ruolo è istituto modificativo del rapporto di pubblico impiego che presuppone, di norma e salve specifiche disposizioni di legge, la destinazione del dipendente al disimpegno, presso un’amministrazione o un ente diverso da quello di appartenenza, di funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone. Quando i compiti dell’ente di destinazione siano affini a quelli istituzionali del Corpo, l’interesse di quest’ultimo resta definito e circoscritto ex ante dalla misura con cui esso già contribuisce, nell’ambito della quota assegnata allo Stato, alla provvista di personale del corpo permanente della Guardia di frontiera e costiera europea. Per giustificare il diniego è sufficiente il richiamo alla circostanza che la richiesta, finalizzata all’assunzione nel personale statutario dell’Agenzia a seguito di autonoma partecipazione alla selezione, non pertiene a tali modalità di contribuzione. È infondata, invece, l’eccezione di acquiescenza fondata sulla mera esecuzione della sentenza di primo grado.

Il Fatto

Un maresciallo capo della Guardia di finanza chiedeva di essere collocato in fuori ruolo per assumere un impiego temporaneo alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), all’esito di una selezione cui aveva partecipato autonomamente. Il Comando Generale della Guardia di finanza respingeva l’istanza; il TAR Lombardia annullava il diniego per vizio di incompetenza; il Ministero dell’economia e delle finanze rigettava a sua volta l’istanza con decreto del 23 gennaio 2023.

Il militare impugnava il nuovo diniego davanti al TAR Lazio, che declinava la competenza, e il ricorso era riassunto davanti al TAR Lombardia. Il giudice di primo grado accoglieva il terzo motivo e annullava il provvedimento. Il Ministero e i Comandi della Guardia di finanza appellavano.

La Motivazione della Corte

In rito, la Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità per prestata acquiescenza. Questa non può desumersi dalla mera esecuzione della sentenza di primo grado, doverosa per l’amministrazione soccombente, salvo che l’accettazione sia dichiarata espressamente o risulti inequivoca dal complessivo comportamento (richiamate, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 4582 del 2024 e sez. VI, n. 10624 del 2022). L’ultimo provvedimento, del 4 gennaio 2024, precisa in dispositivo che la prosecuzione del fuori ruolo è disposta «con riserva, fatti salvi gli sviluppi della vicenda contenziosa»: l’interesse all’appello persiste.

Nel merito, la Corte ricostruisce la fisionomia dell’istituto: il fuori ruolo presuppone la destinazione a funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione di appartenenza. Le appellanti ammettono che i compiti operativi di difesa dei confini esterni assegnati a Frontex siano affini a quelli istituzionali del Corpo e che la collaborazione risponda ai medesimi interessi.

Il punto decisivo è però il limite di tale interesse. Il reg. (UE) n. 2019/1896 articola il corpo permanente in quattro categorie: mentre l’Agenzia vi contribuisce con membri del proprio personale statutario (categoria 1), gli Stati membri partecipano con personale distaccato a lungo termine (categoria 2), personale per impieghi di breve durata (categoria 3) e riserva di reazione rapida (categoria 4), per un numero di unità prestabilito per ciascuna categoria e per ciascuno Stato. La composizione del corpo e il contributo dei singoli Stati sono dunque predeterminati, e il personale statutario non è messo a disposizione dagli Stati.

Ne deriva che l’interesse del Corpo al fuori ruolo per la partecipazione al corpo permanente resta circoscritto ex ante, sulla base di valutazioni estranee al perimetro del giudizio, alla misura in cui esso partecipa, mediante apposite selezioni interne, al contributo obbligatorio dello Stato italiano, cui concorrono anche la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Capitaneria di Porto.

È quindi sufficiente, a giustificare il diniego, il rilievo che la richiesta, volta all’assunzione nel personale statutario a seguito di autonoma selezione, non pertiene a tali modalità di contribuzione. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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