Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e divieto di controllo oggettivo (Cons. Stato n. 10535 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso gli atti del Gestore dei Servizi Energetici il venir meno del provvedimento presupposto, annullato con decisione definitiva, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e l’improcedibilità dell’appello. L’obbligo restitutorio posto a carico del cessionario del credito incentivato cade con l’annullamento dell’atto di decadenza da cui origina la pretesa. La giurisdizione amministrativa è deputata a erogare tutela a una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa e non a veicolare un controllo oggettivo di legittimità scisso da una concreta lesione. La richiesta di pronuncia nel merito avanzata per ragioni di principio è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La banca appellante aveva acquisito il credito vantato dalla società titolare di un impianto alimentato a biomasse nei confronti del GSE, in forza di una convenzione stipulata nel 2011 e dell’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 18.12.2008. All’esito di un controllo, il Gestore aveva dichiarato la società decaduta dagli incentivi con provvedimento del 24.6.2016, comunicato alla sola titolare, e con successivo atto del 31.8.2016 aveva richiesto la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite, affermando la responsabilità solidale del cessionario.
La banca impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello. Nelle more, il provvedimento di decadenza veniva annullato in primo grado e la relativa sentenza, appellata dal GSE, veniva confermata con decisione resa nella medesima udienza del 3 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’annullamento del provvedimento di decadenza, confermato in appello, priva di fondamento la pretesa restitutoria oggetto del contenzioso. Nessuna somma può essere recuperata dal GSE a carico della società titolare e, di riflesso, del cessionario del credito, perché l’obbligo restitutorio di quest’ultimo è venuto meno con l’annullamento del sotteso atto di decadenza.
Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello in epigrafe, con conseguente declaratoria di improcedibilità. La Corte non procede a un esame nel merito dei motivi, perché la caducazione dell’atto presupposto ha eliminato la lesione concreta che aveva giustificato il ricorso.
L’appellante aveva chiesto una decisione nel merito sostenendo che la controversia involgeva questioni di principio di particolare rilievo per la propria posizione. Il Collegio qualifica la richiesta come inammissibile. La giurisdizione amministrativa serve a erogare tutela giurisdizionale a una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato. Il richiamo è a Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138.
La decisione conferma l’impostazione secondo cui l’interesse a ricorrere e ad appellare deve mantenersi concreto e attuale per tutta la durata del giudizio. Quando l’atto presupposto viene annullato con pronuncia definitiva, la pretesa derivata perde il proprio titolo e il giudizio non può essere trattenuto per finalità nomofilattiche o di chiarimento astratto. La complessità delle questioni dibattute giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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