Condono edilizio, calcolo volumi non necessario sotto i 450 metri cubi (Cons. Stato n. 10534 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e la certificazione di idoneità statica sono richieste solo qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi. Il calcolo dei volumi non costituisce dunque documento obbligatorio per le opere di consistenza inferiore, e il diniego di sanatoria fondato sulla sua sola carenza è illegittimo. Il silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 37 presuppone la presentazione della documentazione ivi elencata; il giudice non può accertarne la sussistenza se la parte ha depositato la sola nota di trasmissione e non gli allegati. Resta comunque illegittimo il diniego espresso adottato senza valutare l’eventuale formazione del titolo in sanatoria.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato in data 10 dicembre 2004 domanda di condono edilizio per la costruzione di un capannone ad uso artigianale. Il Comune, dopo aver richiesto documentazione integrativa, contestava la mancanza del calcolo del volume della costruzione e, con provvedimento del 26 gennaio 2011, respingeva l’istanza di sanatoria.
Il TAR Liguria respingeva il ricorso, ritenendo non provata la formazione del silenzio-assenso per difetto del calcolo dei volumi. La società propone appello, deducendo l’erroneità di tale assunto e il mancato approfondimento istruttorio sulla documentazione trasmessa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di differimento della trattazione, rilevando che le circostanze sopravvenute rappresentate dall’appellante non integrano l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2024 e Sez. IV n. 5872 del 2022.
Nel merito, la Corte esamina l’art. 32, comma 35, del d.l. n. 269/2003, che elenca tassativamente i documenti da allegare all’istanza: dichiarazione del richiedente con documentazione fotografica; perizia giurata e certificazione statica solo ove l’opera superi i 450 metri cubi; ulteriore documentazione prescritta da norma regionale. Poiché non risulta che il manufatto superasse tale limite, il calcolo dei volumi non era documento obbligatorio.
Il Collegio non può invece pronunciarsi sull’accertamento del silenzio-assenso: il comma 37 lo subordina alla presentazione della documentazione ivi indicata, ma in primo grado era stata prodotta solo la nota di trasmissione del 7 marzo 2008, e non gli allegati, sicché manca la prova della relativa consistenza.
Tali elementi bastano però a delibare l’illegittimità del diniego, espresso per la carenza di un documento non prescritto e in presenza di una relazione che verosimilmente conteneva i dati per ricavare il volume. Il TAR avrebbe dovuto rilevare il principio di prova offerto dalla parte; il Comune avrebbe dovuto valutare, prima di denegare, l’intervenuta formazione del titolo in sanatoria.
L’appello è dunque accolto in parte qua: in riforma della sentenza, il diniego di condono è annullato. Le spese dei due gradi sono compensate per la carenza documentale imputabile alla parte.
Nota della Redazione
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