Fuori ruolo per Frontex e limiti del contributo statale al corpo permanente (Cons. Stato n. 10530 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il collocamento fuori ruolo del pubblico dipendente presuppone la destinazione dello stesso, presso un’amministrazione o ente diverso, a funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione di appartenenza. Quando la partecipazione al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea avviene entro una quota di personale predeterminata per ciascuno Stato membro dagli artt. 54 e ss. reg. (UE) n. 2019/1896, l’interesse dell’amministrazione di provenienza resta circoscritto ex ante a quella misura. È pertanto sufficiente, a fondare il diniego di fuori ruolo, il richiamo all’estraneità dell’assunzione autonoma dell’interessato nel personale statutario dell’Agenzia rispetto alle modalità con cui il Corpo concorre al contributo obbligatorio dello Stato italiano. La mera esecuzione della sentenza di primo grado non integra acquiescenza, se l’amministrazione vi provvede con espressa riserva.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di finanza, aveva chiesto il collocamento fuori ruolo per assumere un impiego temporaneo alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), all’esito di autonoma partecipazione alla selezione. Il Comando Generale aveva negato il nulla osta; il TAR Lazio aveva annullato quel diniego per vizio d’incompetenza e il Ministro dell’economia e delle finanze aveva a sua volta rigettato l’istanza con decreto.
Avverso il nuovo diniego il militare ha proposto ricorso, accolto dal primo giudice con la sentenza appellata, che ha ritenuto viziati sul piano logico e motivazionale il parere istruttorio e il provvedimento ministeriale. Il Ministero e i Comandi della Guardia di finanza hanno appellato. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità del gravame per asserita acquiescenza, essendo nel frattempo intervenuto il provvedimento di collocamento in fuori ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione in rito e la respinge. La acquiescenza non si desume dalla mera esecuzione della sentenza di primo grado, doverosa per l’amministrazione soccombente in assenza di sospensiva, salvo che essa accetti espressamente la decisione o l’accettazione emerga in modo inequivoco dal complessivo comportamento (Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2024, n. 4582; sez. III, 18 settembre 2023, n. 8419; sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624; sez. II, 27 aprile 2020, n. 2666; sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7134). Nel caso concreto il provvedimento di collocamento contiene la clausola «con riserva … fatti salvi gli sviluppi della vicenda contenziosa»: l’interesse all’appello permane.
Nel merito la Corte ricostruisce la struttura del fuori ruolo: istituto modificativo del rapporto di pubblico impiego, di norma fondato sulla destinazione del dipendente a funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione che lo dispone. È pacifico che i compiti operativi di Frontex siano affini a quelli istituzionali del Corpo, e che la collaborazione risponda ai medesimi interessi.
I limiti di tale interesse, però, sono tracciati dalla misura con cui la Guardia di finanza già contribuisce alla provvista di personale del corpo permanente. L’Agenzia vi partecipa con il personale statutario (categoria 1), assunto alle proprie dipendenze; gli Stati membri con personale distaccato (categoria 2), pronto per impieghi di breve durata (categoria 3) e riserva di reazione rapida (categoria 4), secondo un numero prestabilito per categoria e per Stato. La composizione del corpo e il contributo dei singoli Stati sono dunque predeterminati: non è pertinente il richiamo a disposizioni nazionali sul collegamento con organizzazioni internazionali.
Ne consegue che l’interesse del Corpo al fuori ruolo per la partecipazione al corpo permanente resta definito ex ante, in valutazioni estranee al perimetro del giudizio, nella misura del contributo obbligatorio dello Stato italiano al quale concorrono anche la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Capitaneria di Porto.
Pertanto, per giustificare il diniego è sufficiente il richiamo alla circostanza che la richiesta, finalizzata all’assunzione nel personale statutario a seguito di autonoma selezione, non pertiene alle modalità con cui la Guardia di finanza concorre, per parte italiana, al personale del corpo permanente. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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