Compenso del commissario liquidatore e ius superveniens (TAR Lazio n. 4586 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata determinazione del compenso del commissario liquidatore nell’atto di nomina, pur prevista dalla legge, lede immediatamente la sfera giuridica dell’interessato, che deve impugnare tempestivamente il provvedimento di nomina nella parte in cui rinvia a un successivo decreto la quantificazione. L’atto successivo di determinazione del compenso, adottato in applicazione di una norma sopravvenuta dichiarata costituzionalmente illegittima, è annullabile nella parte in cui non applica i criteri di valorizzazione dell’attività di gestione direttamente svolta dal commissario. L’applicazione dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 177/2015, che esclude dall’attivo gli importi da finanziamenti o ribaltamenti infragruppo, è legittima anche per i consorzi con attività esterna che esercitano direzione e coordinamento sulle imprese consorziate, assimilabili a un gruppo di imprese.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Comar con decreto ministeriale del 2020, contestava la mancata determinazione del proprio compenso in sede di nomina, rinviata a un separato e successivo provvedimento. Con il decreto ministeriale del 2023, adottato in applicazione dell’art. 4, comma 4-bis, del d.l. n. 68/2022, l’amministrazione quantificava il compenso, determinandolo sulla base dei criteri previsti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 177/2015, escludendo la valorizzazione della diretta attività gestionale. Il ricorrente impugnava entrambi i decreti, deducendo la violazione dell’art. 95, comma 18, del d.l. n. 104/2020, l’illegittimità costituzionale della norma sopravvenuta e l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 177/2015, relativo ai gruppi di imprese.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato irricevibile la censura avverso il decreto di nomina, rilevando che la mancata determinazione del compenso, pur contraria all’art. 95, comma 18, del d.l. n. 104/2020, aveva determinato una lesione immediata e diretta della sfera giuridica del ricorrente, che avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine decadenziale di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento. Il commissario, non avendo impugnato tempestivamente la scelta amministrativa di posporre la quantificazione, aveva prestato acquiescenza e si era assunto il rischio delle sopravvenienze normative.

Quanto alla determinazione del compenso, il Collegio ha accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4-bis, del d.l. n. 68/2022 nella parte in cui non prevedeva l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 177/2015. Ne consegue l’annullamento parziale del decreto ministeriale del 2023, illegittimo nella misura in cui non ha valorizzato la diretta attività di gestione svolta dal commissario, ferma restando la legittimità delle ulteriori scelte normative operate dal legislatore.

Il terzo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 177/2015, è stato invece respinto. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione dall’attivo degli importi derivanti dal ribaltamento delle perdite civilistiche pregresse del consorzio, valorizzando la circostanza che il Consorzio Venezia Nuova, operando secondo il modello del mandato senza rappresentanza e con poteri di direzione unitaria riconducibili al consiglio direttivo, è assimilabile a un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2497-septies cod. civ., dovendosi intendere la nozione di gruppo in senso funzionale, come potere di direzione e coordinamento, e non già in senso strettamente gerarchico.

In definitiva, il ricorso è stato accolto parzialmente, con annullamento del decreto ministeriale impugnato nei limiti indicati e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con compensazione delle spese di lite per la complessità e novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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