Istanza di accesso del difensore priva di procura: nessun obbligo di provvedere (TAR Lombardia n. 1053 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere imputabile all’interessato. Quando è formulata dal difensore, occorre la sottoscrizione congiunta del diretto interessato oppure il mandato al difensore, che gli conferisce il potere rappresentativo di avanzarla in nome e per conto del titolare dell’interesse. In mancanza, l’istanza è inammissibile e non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio. Il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006 non è invocabile, perché opera su irregolarità o incompletezze dell’istanza e non sulla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che nel 2020 era stata presentata, in suo favore, una richiesta di emersione da lavoro irregolare, senza che gli pervenisse alcuna comunicazione sullo stato della pratica. Nel luglio 2024, tramite il difensore, ha chiesto alla Prefettura l’accesso agli atti del procedimento, con successivo sollecito nell’agosto 2024. L’amministrazione non ha risposto.
Il ricorrente ha allora proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine di rilascio di copia conforme degli atti, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 24 della legge n. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un rilievo preliminare di carattere procedurale: la richiesta di accesso non ha fatto sorgere in capo alla Prefettura alcun obbligo di provvedere, perché è stata irritualmente presentata.
La ragione è individuata nell’assetto formale dell’istanza. Pur indicando quale richiedente il ricorrente, l’atto risulta sottoscritto esclusivamente dal difensore, che ne ha curato la trasmissione tramite la propria p.e.c., senza che vi sia allegata alcuna procura. L’istanza va quindi ricondotta al suo sottoscrittore e non al ricorrente.
Il Collegio enuncia la regola di riferimento: l’amministrazione deve essere posta in condizione di accertare la riferibilità dell’istanza all’interessato, per verificare la sussistenza dell’interesse all’ostensione. Il parametro normativo è individuato nel combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, che impone al richiedente di dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza è inammissibile. Il Tribunale esclude l’invocabilità del soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184/2006, riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza e non alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica. Richiama sul punto TAR Lombardia, sez. II, n. 609 del 2021, TAR Campania, sez. VI, n. 4568 del 2020, TAR Potenza n. 5 del 2024 e TAR Napoli n. 4568 del 2020.
Il Collegio precisa inoltre che il riferimento al parallelo contenzioso e al carteggio con l’amministrazione non assume rilievo, trattandosi di elementi esterni al segmento procedurale e inidonei a offrire certezza sull’imputazione dell’istanza. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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