Prevalenza della salute pubblica sulla sospensiva dell’ordinanza di sgombero (TAR Sardegna n. 87 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare, il bilanciamento tra l’interesse del privato alla sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo e l’interesse pubblico alla tutela della salute e della sicurezza delle persone deve risolversi a favore di quest’ultimo, quando l’atto impugnato sia diretto a proteggere beni di rilievo costituzionale primario. La valutazione del fumus boni juris non può prescindere dalla considerazione prioritaria del rischio per l’incolumità pubblica, che giustifica il rigetto dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., con compensazione delle spese della fase incidentale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un edificio sito in una via della città, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna un’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune aveva disposto lo sgombero e la messa in sicurezza dell’immobile, ritenendo il provvedimento lesivo dei propri diritti. Con il ricorso, la società ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, deducendo i vizi di legittimità che sarebbero stati idonei a fondare l’accoglimento della domanda cautelare. Si è costituito in giudizio il Comune, contestando la fondatezza delle censure e sottolineando la necessità di tutelare l’incolumità delle persone esposte al pericolo derivante dalle condizioni dell’edificio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi nella camera di consiglio del 25 marzo 2026, ha incentrato la propria valutazione sul bilanciamento tra gli interessi coinvolti. La scelta del Collegio è stata quella di dare prevalenza all’interesse alla protezione della salute e sicurezza delle persone, qualificato come bene di primario rilievo, rispetto all’interesse della ricorrente alla conservazione dell’efficacia del provvedimento e alla prosecuzione dell’utilizzo dell’immobile.
Il giudice amministrativo non ha ritenuto necessario soffermarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso, in quanto la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, sottesa all’adozione dell’ordinanza di sgombero, ha reso evidente la non accoglibilità dell’istanza cautelare. La natura del provvedimento impugnato, quale atto contingibile e urgente volto a fronteggiare un pericolo attuale per la sicurezza, ha indotto il Collegio a escludere che la sospensione potesse essere disposta senza compromettere irrimediabilmente i valori tutelati dall’amministrazione.
La decisione si fonda sul principio per cui il periculum in mora del ricorrente, pur se sussistente, cede dinanzi all’interesse pubblico alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, che rappresenta un limite invalicabile alla tutela cautelare. In tale prospettiva, la valutazione prognostica sull’esito del giudizio di merito passa in secondo piano rispetto all’urgenza di non ritardare l’esecuzione di misure dirette a prevenire danni alla salute.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase in considerazione della particolarità e complessità della vicenda, e ha disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di procedimento involgente dati sensibili.
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Nota della Redazione
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