Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e riunione dei ricorsi seriali (TAR Lombardia n. 1200 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale non ne impedisce l’ammissibilità, essendo stata soppressa come condizione di procedibilità dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, integra la condizione di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. La riunione dei ricorsi seriali non può disporsi in assenza di connessione oggettiva e soggettiva, non bastando l’identità della materia né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione sollecitatoria e non immediatamente punitiva.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente per più anni scolastici, con condanna del Ministero a mettere a disposizione le relative somme. Il titolo, notificato all’Amministrazione, non era stato appellato ed era passato in giudicato.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito rappresentando le difficoltà connesse alla serialità del contenzioso e ha chiesto la riunione dei numerosi ricorsi per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale e la rigetta. Non sussistono i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse. L’identità della materia e delle questioni non integra connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integra connessione soggettiva.
Il Tribunale osserva che l’esigenza di contenere l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo le possibilità di conseguire il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue. Diversamente, la Sezione è solita procedere quando l’Amministrazione esegue in corso di causa, ravvisando in tal caso giusti motivi di compensazione.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo è passato in giudicato anche senza formula esecutiva, non più necessaria per l’ammissibilità dell’ottemperanza dopo il d.lgs. n. 149/2022. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non è contestato che il Ministero non abbia dato esecuzione. Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il ricorso è accolto, con condanna del Ministero all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento si nomina un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà nei successivi novanta giorni, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Trattandosi di soggetto interno all’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
Quanto alle astreintes, il ritardo giustifica la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare funzione sanzionatoria e sollecitatoria, creando certezza sul costo dell’inerzia. Superato il termine, il Ministero verserà una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione; il commissario ad acta ne effettuerà d’ufficio il calcolo e il pagamento unitamente al debito principale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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