Carta docente, ottemperanza e diniego dell’astreinte per la mole del contenzioso seriale (TAR Sardegna n. 1157 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la nomina del commissario assicura l’esecuzione e il ritardo della parte pubblica trova giustificazione nelle altre ragioni ostative individuate dall’Ad. Plen. n. 15 del 2014. Tra queste rientrano la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e l’eccezionale mole del contenzioso seriale. L’astreinte non ha funzione sanzionatoria automatica, ma coercitiva e sussidiaria rispetto agli strumenti satisfattivi dell’ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’emissione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito di 500 euro per ciascuno di sei anni scolastici, per complessivi 3.000 euro.
Il titolo, notificato all’Amministrazione il 14 ottobre 2024, era passato in giudicato per mancata impugnazione. Le spese legali erano state corrisposte, ma dell’obbligo principale nessuna esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna all’adempimento, l’astreinte e, in via subordinata, la nomina del commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza sul piano documentale: notifica del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale, attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, rituale notificazione del ricorso e inutile decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a livello territoriale e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Ha previsto che, in caso di incapienza dei fondi, il commissario ricorra ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non ha liquidato alcun compenso commissariale.
Il nucleo argomentativo riguarda il rigetto dell’astreinte. Il Collegio muove dall’Ad. Plen. n. 15 del 2014, che, pur escludendo preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, correlate a vincoli normativi e di bilancio, stato della finanza pubblica e rilevanza di specifici interessi pubblici.
Su questa base il Tribunale ha escluso la condanna, in linea con i propri recenti arresti (TAR Sardegna, Sez. I, sentt. nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025). L’esecuzione implica un procedimento complesso, articolato in più fasi, con il coinvolgimento degli uffici territoriali e delle società individuate dall’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, e si conclude presso strutture centralizzate operanti su scala nazionale: ciò rende ragionevole ricondurre il ritardo all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta del docente. Il beneficio, per modestia dell’importo e finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento, ma incentivo eventuale e facoltativo, il che riduce i presupposti della misura coercitiva.
Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, ma liquidate in misura ridotta a 400 euro, oltre accessori e contributo unificato, in ragione della serialità del contenzioso e dell’attività difensiva standardizzata svolta in camera di consiglio su più cause identiche, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.