Improcedibilità del ricorso avverso l’avviso orale revocato dopo l’archiviazione penale (TAR Calabria n. 1527 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso l’avviso orale del Questore quando, in data successiva alla proposizione del gravame, l’amministrazione abbia disposto la revoca del provvedimento impugnato. La revoca consegue all’emissione del decreto di archiviazione nel procedimento penale instaurato per i fatti posti a fondamento dell’avviso e determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta revoca dell’atto impugnato priva il ricorrente di ogni interesse alla decisione nel merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Un cittadino indiano, regolarmente presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva presentato istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva emesso nei suoi confronti un avviso orale, fondato sulla presunta falsità ideologica commessa ai fini dell’ottenimento del permesso. Il provvedimento, emesso il 23 febbraio 2023, era stato notificato il 17 maggio 2024, e l’interessato aveva proposto ricorso davanti al TAR chiedendone l’annullamento. L’amministrazione si era costituita contestando la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, con nota del 20 aprile 2026, la Questura aveva comunicato la revoca dell’avviso orale impugnato. La revoca era stata disposta il 17 aprile 2026, a seguito dell’emissione, il 4 aprile 2026, del decreto di archiviazione da parte del Tribunale di Catanzaro per i fatti riportati nel provvedimento.
Il collegio ha ritenuto che la sopravvenuta revoca dell’atto impugnato determinasse il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. La cessazione degli effetti del provvedimento, infatti, rende inutile per il ricorrente ottenere una pronuncia nel merito, venendo meno la lesione originariamente dedotta.
La pronuncia di improcedibilità è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della natura processuale della decisione, che non ha comportato una valutazione del merito della controversia. Ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità della parte istante, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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