Misure di salvaguardia e permesso di costruire sospeso: ricorso inammissibile (TAR Puglia n. 1053 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un piano urbanistico esecutivo in variante al PRG determina ex lege l’operatività delle misure di salvaguardia, di cui all’art. 12 d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 32 legge reg. Puglia n. 56/1980. Il Comune ha l’obbligo di sospendere ogni determinazione sui titoli edilizi in contrasto con le previsioni del piano adottato e in corso di approvazione. La mera pendenza del procedimento di rilascio del permesso di costruire non integra un interesse attuale o un’aspettativa qualificata del richiedente. L’atto di adozione del piano, in quanto endoprocedimentale e privo di attitudine a dare assetto definitivo agli interessi, non è autonomamente impugnabile. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso la sospensione e la determinazione pianificatoria.

Il Fatto

Un privato, promissario acquirente di un immobile, presenta istanza di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Nelle more del procedimento la società ricorrente acquista l’immobile con atto di compravendita.

Il Comune di Bari, con delibera consiliare n. 27 del 25.03.2024, adotta il PUE “Bari Costa Sud” in variante al PRG, con le relative NTA. Il 24.07.2024 comunica la sospensione in via di salvaguardia della richiesta di permesso. I ricorrenti impugnano la sospensione e, ove occorra, la delibera di adozione. La domanda cautelare è respinta in primo grado; il Cons. Stato, sez. IV, ord. 10 gennaio 2025, n. 35 accoglie l’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, per effetto dell’adozione del PUE, all’attualità vigono le misure di salvaguardia. Si tratta di un dato di fatto oggettivo: il Comune non può ormai determinarsi in senso diverso. La semplice pendenza del procedimento di rilascio non fonda alcun interesse attuale, perché il contrasto dell’intervento con lo strumento urbanistico adottato impone ex lege la sospensione di ogni determinazione, come chiarito da Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1912.

La funzione delle misure è conservativa: evitare che, nelle more dell’approvazione, le richieste dei privati fondate su una pianificazione non più attuale alterino la situazione di fatto e pregiudichino gli obiettivi della nuova pianificazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante sul punto (Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2646; Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7516; Cons. St., sez. II, 18 maggio 2021, n. 3885).

Nel merito, l’intervento appare non coerente con le prescrizioni delle NTA del piano adottato, con particolare riferimento al Titolo 2 – Parco Agricolo. Fino all’approvazione definitiva non può quindi che essere sospesa qualsiasi determinazione sui titoli edilizi ricadenti nel perimetro del PUE.

Il Tribunale esclude poi l’impugnabilità dell’atto di adozione del piano: si tratta di atto endoprocedimentale, che non imprime un assetto definitivo agli interessi e rispetto al quale difetta l’interesse personale, attuale e concreto. I profili lamentati potranno trovare considerazione nel pendente procedimento di pianificazione, mediante motivate osservazioni. Il piano, del resto, potrà mutare in sede di approvazione definitiva, in melius aut in peius, rendendo ultronea ogni verifica di compatibilità del progetto con il piano in itinere (Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2023, n. 3168).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, infondato nel merito (Cons. St., Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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