Liquidazione del compenso al difensore nei limiti dei valori medi ed entro il range del 50% (TAR Lombardia n. 2506 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione giudiziale del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio deve essere operata, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenendo conto dell’impegno professionale profuso. Ai fini della determinazione, il giudice applica i parametri generali dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, che consentono di aumentare o diminuire i valori medi fino al 50 per cento. Il compenso liquidato è provvisorio e resta subordinato alla verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La controversia trae origine da un ricorso proposto da un cittadino per l’annullamento di provvedimenti adottati dalla Questura e dalla Prefettura. Il giudizio si concludeva con un decreto decisorio che dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo nondimeno la compensazione delle spese e degli onorari tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio presentava quindi istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale era chiamato a quantificare l’onorario spettante al difensore per l’attività prestata nel grado di giudizio definito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, il quale demanda all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, avuto riguardo all’impegno professionale richiesto dalla controversia. Tale norma costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del compenso dovuto al difensore della parte non abbiente.

Con specifico riferimento ai criteri di quantificazione, il Tribunale ha valorizzato l’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, che individua gli elementi da considerare ai fini della liquidazione: le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare. In applicazione di tali parametri generali, il giudice può discostarsi dai valori medi delle tabelle allegate, in aumento o in diminuzione, in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Alla luce della natura della controversia e dell’impegno professionale effettivamente profuso, il Collegio ha ritenuto congrua la somma complessiva di € 1.200,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre il 15% per spese generali e gli accessori di legge. La liquidazione è stata disposta con espressa clausola di salvezza di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ammissione provvisoria al beneficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *